Il Giudice di Pace di Sanremo ha condannato l'amministrazione comunale al risarcimento di un automobilista, sanzionato dall’autovelox che, secondo la sentenza, non è omologato (seppur sia regolarmente approvato dal Ministero).
La vicenda viaggia sulla differenza tra le diciture ‘approva’ o ‘omologa’. Nel primo caso il Ministero ha ‘approvato’ gli autovelox mentre, nel secondo la sentenza si basa sulla assenza della ‘omologa’ dello stesso. Si tratta di un caso che vede molte altre situazioni simili in Italia e, dal Comune di Sanremo e dalla Polizia Municipale, viene confermato che verrà presentata opposizione alla sentenza. Lo stesso Comune e la Polizia Municipale hanno sottolineato che la sentenza non riguarda l'autovelox sull'Aurelia Bis, che non è di competenza sanremese.
L’associazione ‘Tutela Utenti Strada’ ha evidenziato come “La Corte di Cassazione è stata chiara ogni apparecchio elettronico per il monitoraggio deve essere debitamente omologato, tarato e verificato e se così non risulta le multe sono illegittime. La Corte afferma che l’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa (come l’approvazione), ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale”.
L’orientamento espresso dalla pronuncia “E’ stato seguito dalla stessa Corte – prosegue l’associazione - in tre ordinanze successive hanno escluso in modo tombale, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo (a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie), i quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.
Con l'ultima Ordinanza dell’ottobre scorso la Corte di Cassazione, ha esteso la questione della obbligatoria omologa a tutti gli ‘strumenti di monitoraggio’ (I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di tipo omologato). Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, che li Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l'esplicito riferimento normativo all'obbligatorietà dell'omologazione è in linea con li più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l'omologazione, infatti, consiste ii una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura necessariamente tecnica.
“Lo strumento di videosorveglianza – prosegue l’associazione - basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l'autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento medesimo”.
Il concetto è stato accolto in toto dal Giudice di Pace di Sanremo, il Dr. Pierfrancesco Coffano e, l’associazione potrebbe denunciare il fatto anche alla Procura della Repubblica, se i Sindaci di Sanremo e di Imperia ed il Presidente della Provincia di Imperia non intervenissero in merito.
Secondo l’associazione: “Ora il Comune di Sanremo dovrà quindi risarcire il cittadino ricorrente con la somma di 300 euro più tasse varie arrivando a circa 500 euro soldi pubblici che il primo cittadino dovrà giustificare alla Corte dei Conti e noi ci vediamo il danno erariale. L'automobilista certo della propria condotta di guida, aveva deciso di contestare e impugnare la sanzione notificata dalla Polizia Locale di Sanremo per una serie di rilevate violazioni tra cui la mancata omologazione degli strumenti elettronici utilizzati che non avrebbero potuto rilasciare prova legale ed altre violazioni tra cui l'autorizzazione prefettizia su strada priva dei requisiti imposti dal codice della strada”.
Il Giudice ha accolto tutte le contestazioni prendendo quale norma violata primaria l'assenza della omologazione ed ‘assorbendo’ le altre contestazioni che comunque non sono state respinte comprovando la loro illegittimità di legge. Il Giudice scrive: "...annulla il verbale della Polizia Municipale di Sanremo e condanna il Comune di Sanremo al pagamento delle spese di causa a favore di parte ricorrente liquidate in 300 euro per onorari oltre CPA e IVA se dovute oltre rimborso delle spese di iscrizione di causa a ruolo...".