Pronto condominio - 20 maggio 2024, 09:00

Amministratore di condominio: senza formazione il professionista rischia

L’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che lo svolgimento dell’incarico sia subordinato alla frequentazione di un corso iniziale e ad aggiornamenti periodici. In caso contrario, la delibera di nomina può risultare nulla

Amministratore di condominio: senza formazione il professionista rischia

Per svolgere l’incarico, l’amministratore di condominio deve frequentare un corso di formazione iniziale e corsi di aggiornamento con cadenza periodica. Lo prevede l’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che specifica come tali obblighi non siano necessari qualora l’amministratore sia un condomino che risiede nello stabile.

I corsi di formazione si svolgono sotto la direzione del responsabile scientifico, un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche ma anche un avvocato, un magistrato o un professionista dell'area tecnica, a cui spetta verificare se i formatori siano o meno in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Il responsabile, inoltre, registra le presenze nei corsi (in presenza oppure online) e certifica, quando necessario, il superamento dell’esame finale.

I formatori devono avere maturato specifiche competenze in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici ed essere in possesso di un titolo tra cui la laurea; l’abilitazione alla libera professione; la docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche in università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Tra i formatori rientrano anche i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia  di  diritto  condominiale  o  di sicurezza   degli   edifici,   dotate   di   codice    identificativo internazionale (ISBN), nonché chi abbia già svolto attività di formazione in materia di diritto  condominiale  o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 13 agosto 2014, n.140, (9 ottobre 2014).

L’amministratore, come si diceva, è tenuto a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore, e successivamente, dei corsi di aggiornamento che hanno cadenza annuale e una durata di almeno di 15 ore.

Il professionista che non frequenta i corsi può rischiare il posto: una parte di giurisprudenza sostiene, infatti, che la mancata formazione renda nulla la delibera assembleare che ha nominato il professionista. Per altri, invece, la mancata formazione può determinare al massimo la revoca dell’amministratore.

In collaborazione con Confappi-Fna Federamministratori

SU