La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che permette al titolare di un fondo di passare da un altro fondo per raggiungere il proprio. La legge prevede che il titolare del fondo servente è obbligato a metterlo a disposizione del proprietario del fondo dominante. Inoltre il primo, a norma dell’articolo 1067 del Codice civile, non «può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo», mentre il proprietario del fondo dominante «non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente».
L’articolo 841 del Codice civile dispone altresì che il titolare del fondo gravato da servitù ha il diritto di chiudere il passaggio, ad esempio attraverso l’installazione di un cancello, ma non deve in alcun modo ostacolare il transito al titolare del fondo vicino, a cui vanno consegnate una copia delle chiavi o il telecomando. Per quanto concerne il costo del manufatto, è a carico del proprietario della strada ma nulla vieta che le parti si accordino diversamente.
Sul tema, la Cassazione ha specificato attraverso l’ordinanza 21928/2019 che «pur potendo il proprietario del fondo installare un cancello, da questo dovranno derivare solo disagi minimi e trascurabili in relazione alle pregresse modalità di transito».
Riguardo alle spese di manutenzione del cancello, in linea generale i costi sono a carico del proprietario del fondo che trae maggiori benefici dai lavori o del manufatto. L’articolo 1069 del Codice civile prevede, infatti, che «egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge». Quando, invece, le opere giovano anche al fondo servente «le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi». E così, per la sostituzione della serratura pagano entrambi i proprietari, per le spese di riverniciatura il titolare del fondo servente, mentre per la riparazione del meccanismo di apertura paga chi fa un uso più intensivo del cancello.