Pronto condominio - 20 novembre 2023, 07:00

Amministratore: la delibera che lo nomina è nulla se non è specificato il compenso

Quando l’assemblea di condominio vota la nomina o la conferma dell’amministratore, è necessario che il professionista specifichi in modo analitico il compenso percepito per lo svolgimento del mandato.

Amministratore: la delibera che lo nomina è nulla se non è specificato il compenso

Quando l’assemblea di condominio vota la nomina o la conferma dell’amministratore, è necessario che il professionista specifichi in modo analitico il compenso percepito per lo svolgimento del mandato. In caso contrario, la delibera è da considerarsi nulla. È utile precisare che il compenso dell’amministratore è frutto di una libera contrattazione tra le parti, in quanto ad oggi non esiste un tariffario (e neppure un albo).

L’articolo 1129, comma 14, del Codice civile specifica però che «(...) L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta».

Se specificare il compenso è scontato al momento della nomina, il passaggio può essere “trascurato” quando il contratto si rinnova. Anche in questo caso, però, è necessario che l’amministratore indichi il guadagno. Come ha precisato la giurisprudenza, infatti, non è sufficiente scrivere che l’accordo si rinnova "alle medesime condizioni economiche esposte in passato".

Ma perché il Codice civile è così severo sull’argomento? Innanzitutto per garantire maggiore trasparenza ai condòmini e, in subordine, per chiarire senza fraintendimenti per quali mansioni l’amministratore è retribuito e per quali invece non lo è. Il professionista rimane comunque autorizzato a chiedere una retribuzione extra per le prestazioni che non rientrano fra i suoi compiti come, ad esempio, il pagamento delle ritenute fiscali dei dipendenti, consulenti del condominio o delle ditte che eseguono appalti, compito che spetterebbe al condominio-sostituto d’imposta, o ancora il pagamento di onorari e contributi ai dipendenti condominiali, come il portiere e il giardiniere.

In collaborazione con Confappi-Fna Federamministratori

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