Doccia fredda per Gaetano Scullino. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dall'ex primo cittadino candidato sindaco alla tornata elettorale del 14 e del 15 maggio.
Scullino, lo ricordiamo, aveva presentato ricorso in merito alla regolarità della raccolta firme a sostegno delle liste che, di fatto, ora restano congelate in attesa di nuovi sviluppi. In pratica, secondo la Commissione elettorale di Ventimiglia, le tre liste (‘Scullino Sindaco’, ‘Per Ventimiglia’ e ‘Democrazia Cristiana’) avevano presentato le firme autenticate dall’avvocato Roberto Cotta, che non sarebbe stato abilitato a farlo.
Ma, nella fattispecie, l’avvocato aveva regolarmente dato la sua disponibilità all’autenticazione delle firme come da comunicazione fatta il 14 marzo. Soltanto che, sul sito dell’ordine alla data di presentazione delle firme, il suo nome non compariva nella lista dei legali abilitati. Un vizio di forma che ha visto la scelta della Commissione di respingere la presentazione delle tre liste.
Nelle tre sentenze del Tar (una per ogni lista), viene evidenziato come, nel caso valutato, non era presente agli atti, né alla data di autenticazione delle sottoscrizioni, né a quella di adozione della deliberazione sulla esclusione della lista , la prova della preventiva comunicazione, con atto di data certa, della disponibilità dell’avvocato Roberto Cotta ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali. Non c’era, soprattutto, la preventiva pubblicazione del suo nominativo sul sito internet istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, sito che, peraltro, già disponeva di una sezione dedicata all’apposito elenco.
Secondo il Tar non può essere possibile la rettifica ‘ora per allora’ dell’elenco degli avvocati abilitati alle autenticazioni, operata il 17 aprile scorso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, su di un atto che porta ancora la dicitura ‘aggiornato al 7 aprile 2023’.
Il Tar, nella sentenza, ha anche evidenziato come secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio del soccorso istruttorio non trova applicazione nel procedimento elettorale, atteso che ‘la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume (…), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (…) non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale’.
Esiste quindi già una giurisprudenza dal Consiglio di Stato e, proprio per questo, ora i legali di Gaetano Scullino e del suo staff, stanno verificando se e come fare ricorso all’ultimo grado di giudizio.
“Rispettiamo, anche se non condividiamo, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado – sottolinea lo staff delle liste legate a Gaetano Scullino - perciò stiamo già valutando l’appello al Consiglio di Stato. Spiace soprattutto per i 48 candidati che hanno sostenuto Scullino e che ringraziamo. Rassicuriamo i nostri candidati ed i nostri elettori sul fatto che tutti i rimedi saranno utilizzati”.