Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), ha bocciato il ricorso di una serie di residenti di Bussana Vecchia, per l’annullamento di una delibera del Comune (risalente al 2017), che approvava il programma di valorizzazione del borgo e che si riferiva alla liquidazione dell’indennità da parte del Demanio per l’occupazione abusiva.
Il ricorso (presentato da: Giulia Sophie Tartarini, Paola Perazzoli, Angelo Cantu, Anna Maria Ghezzi, Circolo Teatro Carillon, Davide Manzoni, Guido Mercante, Marco Martini, Adele Gini, Marco Orsatti, Marina Lucca, Daniela Mercante, Anna Maria Pavone, Paola Bongiovanni, Massimo Bizzarri, Vittorio Toesca Caldora Di Castellazzo, Sara Ventura Montecamozzo, Daniele Camillò, Anna Maria Grimoldi, Bruno Fedetto, Werner Johannes Barudio, Maurizio Falcone, Mungo Rupert Llewelen Sidney Wilmot, Francesca Minola, Jessica Ruggeri, Marco Faraldi, Martina Manco, Maria Rosa Roncati, Silvano Manco, Lucia Barassi, Francis Richard Shaw, Maurizio Ferrara, Adriana Pingiotti, Anna Maria Zani, Carlo Odescalchi, Dario Grimoldi, Erminia Pascucci, Simon Antonius Bremer, Gerrit Dirk Nieveld, Johanna Maria Van Hoften, Fiorella Van Wel, Peter Jan Philipp, Charlotte Anastasia Wright, Stefano Pascucci, Bernd Leo Seck, Susanna Sciaguato, Hans Erede Di Marita Tykö Lönnerheden, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Luca Menti, Fabio Bajetto) è stato dichiarato dal Tar inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore del Giudice ordinario.
Tra i motivi la la ‘Nullità per assoluta inesistenza del potere’: “nell’affermata applicazione del potere di dichiarazione dell’interesse storico artistico e quindi di imposizione dei relativi vincoli su beni privati, pretenderebbe di acquisire al Demanio dello Stato, ramo storico artistico, l’intero Borgo di Bussana. Con ciò, si dice, l’Amministrazione pubblica pretenderebbe di attribuirsi la proprietà dei beni con un proprio provvedimento, in danno ai possessori e al di fuori dei modi di acquisto della proprietà ammessi dall’ordinamento”.
Il decreto sarebbe comunque illegittimo anche nella parte in cui sia da intendersi come improduttivo di effetti sul regime proprietario dei beni ma unicamente appositivo del vincolo storico-artistico. Il decreto infatti muoverebbe esplicitamente dalla erroneamente ritenuta proprietà pubblica non già per imporre il regime vincolistico proprio degli immobili notificati, ma solo per delimitare detta pretesa pubblica proprietà.
L’illegittimità derivata del ‘Programma di Valorizzazione’ che prenderebbe le mosse dall’esistenza di una pretesa proprietà pubblica e da un interesse storico artistico legittimamente dichiarato nel predetto Decreto Ministeriale per i beni in esso considerati, in realtà, asseritamente, inesistenti. Sarebbe illegittimo poiché parte dal presupposto di una proprietà pubblica tutt’altro che pacifica. Il programma muoverebbe, inoltre, dal falso presupposto che l’intero Borgo di Bussana Vecchia sia demanio statale ramo storico-culturale.
C’è anche una omessa intesa con proprietà private, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che ha condotto al gravato programma di valorizzazione agli abitanti di Bussana. Sarebbe illegittima la previsione del gravato programma di valorizzazione nella parte in cui prevede, quale condizione di partecipazione ai futuri bandi di concessione degli immobili del borgo, il pagamento da parte degli abitanti di Bussana al Demanio degli importi relativi a dieci anni di occupazione. Senza che venga tenuto in debito conto il costo dagli stessi abitanti sostenuto per la ricostruzione del borgo, distrutto e abbandonato, a seguito del sisma anticamente verificatosi.