Attualità - 06 agosto 2021, 07:01

Da oggi scatta l'era del 'Green pass': ecco dove servirà. Confermato l'obbligo per il personale scolastico

Intanto si sta pensando già alla terza dose del vaccino, per la quale ci sono dosi a sufficienza. La quarantena per chi abbia completato il ciclo vaccinale, in caso di contatto con un positivo al Covid, durerà sette giorni invece di dieci.

Da oggi scatta l'era del 'Green pass': ecco dove servirà. Confermato l'obbligo per il personale scolastico

E’ stato approvato dal Governo Draghi un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire la fase attuale della pandemia.

Mentre nella vicina Montecarlo il governo ha confermato di lavorare a un disegno di Legge per la vaccinazione obbligatoria dei sanitari (pena l’azzeramento dello stipendio) in Italia si sta lavorando affinchè le scuole possano aprire in sicurezza e in presenza da settembre, inserendo il pass obbligatorio per tutto il personale scolastico. L’eventuale mancato rispetto delle disposizioni sarà una assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso senza retribuzione.

Nelle scuole sarà obbligatorio usare le mascherine, tranne che per i bambini con meno di 6 anni e per lo svolgimento di attività sportive. Regioni e Comuni potranno comunque decidere di chiudere gli istituti e fare lezioni in Dad in deroga su specifiche aree del territorio o singoli istituti ma solo in zona rossa o arancione ma anche in caso di focolai o rischio elevato. I tamponi rapidi in farmacia costeranno 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per gli altri. Scartata l'ipotesi della gratuità dei test, perché avrebbe potuto disincentivare i più giovani a immunizzarsi.

Per quanto riguarda i trasporti il Green Pass sarà obbligatorio dal 1° settembre su navi e traghetti interregionali, sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità e sugli autobus che collegano più di due Regioni. L’obbligo ci sarà anche sugli autobus a noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali. I clienti degli alberghi potranno accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso all’interno delle strutture senza utilizzare il green pass.

Intanto si sta pensando già alla terza dose del vaccino, per la quale ci sono dosi a sufficienza. La quarantena per chi abbia completato il ciclo vaccinale, in caso di contatto con un positivo al Covid, durerà sette giorni invece di dieci.

Scatteranno anche i controlli delle forze dell’ordine, che dovranno verificare se saranno fatte rispettare le nuove norme. Al momento non si parla ancora di pattuglioni o altro, ma sicuramente ci saranno. Analizziamo intanto di nuovo la normativa.

Varrà 9 mesi dal giorno in cui è stata somministrata la seconda dose di vaccino, 6 mesi per chi ha sviluppato la malattia è appena 48 ore per chi ha fatto il tampone o il test rapido risultando negativo. Il Pass è esteso anche in zona bianca e ad averlo dovranno essere tutti quelli con età superiore ai 12 anni.

Dove serve il Green Pass?
- Ristoranti dove la consumazione sarà al chiuso (nessun obbligo di Pass all’aperto)
- Bar (concessa solamente la consumazione in piedi al bancone senza certificazione)
- Cerimonie, come era già stato stabilito e quindi di legge da alcuni mesi
- Ospedali e strutture protette per  far visita agli ammalati
- Piscine (al chiuso)
- Palestre
- Sport di squadra
- Centri benessere
- Fiere
- Congressi
- Concerti
- Teatri
- Cinema
- Concorsi
- Sale gioco e divertimento

Non si potrà quindi accedere senza la certificazione a nessuno di questi posti. In caso di violazione si ricorre ad una sanzione che varia dai 400 ai 1.000 euro sia per l'esercente che per l’utente. Nel caso in cui la violazione fosse ripetuta per tre volte in giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da uno e fino ad un massimo di 10 giorni. Il certificato si può scaricare dal sito apposito inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email, oppure, dal fascicolo sanitario elettronico regionale o tramite le App Io e Immuni.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 potrà essere effettuata con la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile nazionale gratuita ‘VerificaC19’, scaricabile sia da Appstore che da Playstore, che consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Alla verifica sono deputati, tra gli altri:
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- I soggetti titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
- I soggetti titolare delle strutture ricettive, al cui interno si trovino piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

Come effettuare la verifica:
- La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
- L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. 

Carlo Alessi

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