“Non è nel mio stile assegnare epiteti in modo indiscriminato e ingiustificato ne tanto meno replicare a considerazioni inconsistenti. E’ del tutto evidente che il Consigliere comunale di Sanremo ha poco chiara la vicenda, nonostante dal pulpito impartisca lezioni”.
Interviene in questo modo Barbara Pirero presidente di Amat, l’azienda imperiese che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua nel capoluogo e che è stata tirata in ballo dal Consigliere comunale matuziano di ‘Sanremo Attiva’, Robert Von Hacwitz (cliccando QUI). “Nell’invitarlo a studiare di più – termina la Pirero - mi rendo disponibile a fornirle il supporto che riterrà opportuno e neccessario… in assoluta buona fede”.
“Apprendiamo dell’intenzione di Rivieracqua di non includere, nel redigendo piano concordatario, l’immediato subentro ad Aiga quale gestore cessato ex lege e, per di più dell’interpretazione, fatta da alcuni, che il recente ricorso depositato dalla Società contro alcune previsioni delle Delibera del Consiglio provinciale n° 55 del 28 novembre scorso, fosse strumentale a impedire il predetto subentro”. Interviene duramente l’Aiga, l’azienda che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua sul territorio ventimigliese, dopo l’assemblea di Rivieracqua (cliccando QUI) e dopo l’intervento di oggi del Consigliere comunale di Sanremo, Robert Von Hackwitz.
“Corre l’obbligo di evidenziare, ancora una volta che Aiga, nonostante sia un gestore cessato, gestisce il ‘Servizio Idrico Integrato’ a Ventimiglia, nelle more del subentro da parte del soggetto individuato (fin dal 2012) come gestore unico d’ambito, sulla base di precise disposizioni della Provincia che ha sempre imposto alla società di farsi carico e proseguire nell’onerosa gestione del servizio fino a che il gestore unico non sarà in grado di subentrare (ottemperando al primo e fondamentale obbligo normativo imposto per procedere a tale subentro, ovvero il pagamento del valore di rimborso); tale gestione ha determinato nel tempo una gravissima situazione economico finanziaria in capo all’Aiga che ne ha dovuto sopportare tutti i relativi costi pur non potendo godere dei necessari adeguamenti tariffari. È quindi evidente che effettuando una gestione in perdita, tale da aver costretto Aiga a ricorrere a una procedura di concordato, non è di alcun interesse della società, anche a tutela dei suoi creditori e degli utenti, procrastinare tale situazione; anzi, al contrario, negli ultimi anni, Aiga ha sollecitato diverse volte tutti gli attori istituzionali quali Regione, Provincia, Autorità di settore a intervenire affinché tale processo di subentro potesse concludersi secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legislazione proprio perché la sua grave posizione di indebitamento discende in particolare dall’essersi fatti carico in questi anni di tali gravosi oneri senza aver potuto coprire i relativi costi attraverso una adeguata tariffa”.
Il quadro fattuale è stato integralmente confermato anche dalla senza del Tar della Lombardia (n° 191 del 24 gennaio 2018), la quale tra l’altro evidenzia esplicitamente: “Occorre quindi stabilire, in punto di fatto, se effettivamente la causa della mancata consegna degli impianti a Rivieracqua sia da riscontrare nel comportamento di Aiga. Anche a questo quesito deve darsi risposta negativa, atteso che nessuno degli atti indicati dalle parti resistenti fa emergere una responsabilità della società nel mancato avvio della gestione d’ambito. Né comunque emerge che la mancata consegna degli impianti sia dipesa dall’omessa esecuzione degli adempimenti preliminari indicati nella stessa nota, atteso che – come meglio si dirà nel prosieguo – il concreto avvio delle procedure di subentro risulta essere stato ritardato per circostanze indipendenti dal comportamento di Aiga. In definitiva, se è vero che AIGA ha promosso un contenzioso per ottenere la salvaguardia della propria gestione e che, quindi, la società aveva interesse a proseguire nell’esercizio dei servizi idrici, non emerge, tuttavia, che il mancato avvio della gestione di Rivieracqua sia effettivamente addebitabile al gestore uscente, secondo quanto sopra detto. Deve aggiungersi, a questo riguardo, che la documentazione depositata agli atti del giudizio induce semmai a ritenere che la mancata presa in consegna degli impianti sia stata dovuta essenzialmente alla circostanza che il gestore entrante non fosse ancora in grado di farsi carico del servizio”.
Diversamente da quanto sostenuto, quindi, AIGA non ha impugnato le parti del provvedimento della Provincia inerenti il subentro in sé, quanto l’illegittima previsione che tale subentro potesse avvenire senza il previo pagamento, da parte di Rivieracqua, del relativo valore di rimborso così come previsto dall’articolo 153, comma 2, del D. Lgs. 152/2006; previsione che, se realizzata, avrebbe l’effetto di provocare un danno gravissimo e irreparabile alla Società e ai suoi creditori. “Per quanto attiene, invece, l’annunciata intenzione di non prevedere nel piano concordatario di Rivieracqua, da depositarsi entro il 1° febbraio – prosegue Aiga - l’integrale e preventivo pagamento del valore di riscatto di Aiga, così come a non dare corso al relativo subentro nella gestione chiediamo alla Provincia quale sia stato il suo pronunciamento in relazione al disposto della sua Delibera del 6 giugno scorsi, nella quale si prevedeva: ‘Di dare atto che nelle more della valutazione delle possibili soluzioni volte a superare in via definitiva le criticità sopra evidenziate, l’Amministrazione Provinciale potrà effettuare le valutazioni di merito, dopo che il gestore unico avrà provveduto a trasmettere, la documentazione relativa alla procedura straordinaria proposta corredata di relazione tecnico-amministrativa, contabile, giuridica necessaria compreso il piano di risanamento dell’azienda previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. nel rispetto delle finalità enunciate nella nota di Rivieracqua, acquisita agli atti prot.0009242 del 9/04/2018 ed a comunicare i tempi della procedura proposta da correlarsi con le tempistiche per completare il percorso di conferimento in Rivieracqua dei due gestori pubblici cessati ex lege (ramo idrico di Amaie Spa e Se.Com. Spa) e di subentro dei complessi aziendali di Amat, Aiga e 2i Rete Gas; di stabilire che il piano di risanamento ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i nonché tutta la documentazione inerente la procedura straordinaria (il piano concordatario e il piano di risanamento) debba essere trasmesso con congruo anticipo all’Ente di Governo d’Ambito onde consentirgli di effettuare le opportune valutazioni prima di essere presentato in Tribunale. Di stabilire altresì che, acquisite le informazioni e la documentazione di cui sopra, all’esito delle valutazioni che l’Ente di Governo d’Ambito si riserva di fare in ordine al ripristino delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della società, nel rispetto degli obblighi di qualità del servizio e di realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Ambito, si provvederà a confermare il mantenimento dell’affidamento ovvero, in caso di esito negativo di tali valutazioni, la sua revoca”.