Economia - 30 agosto 2018, 14:58

Crollo del ponte di Genova: la BCC di Caraglio sospende le rate del mutuo per i proprietari di edifici sgomberati

La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta e non determinerà l’applicazione degli interessi di mora per il periodo di sospensione, di commissioni o spese di istruttoria e avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive

Crollo del ponte di Genova: la BCC di Caraglio sospende le rate del mutuo per i proprietari di edifici sgomberati

In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in oggetto, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - hanno diritto di chiedere, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale.

La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta e non determinerà l’applicazione degli interessi di mora per il periodo di sospensione, di commissioni o spese di istruttoria e avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di sospensione dell’intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l’importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione, il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo.

Per maggiori informazioni vedasi quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018, rivolgendosi alla propria Filiale di appartenenza per maggiori dettagli.

C.S.

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