“Premesso che il Comune di Sanremo si è dotato di una Variante per l’introduzione dei criteri e la disciplina per l’organizzazione del sistema delle radiotelecomunicazioni approvata con provvedimento provinciale n. 39568 del 17/10/01.
Che tale variante ha comportato l'introduzione dell'Articolo 39 ter nelle Norme di Attuazione del PRG ed in particolare, ai fini che quì interessano, la parte costituita dal Capo I (art. 1 e 2) e Capo III (art. 8, 9, 10, 11, 12 ,13 e 14).
La norma adottata ha finalità, come stabilito all'articolo 1, di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Quindi al fine della tutela sanitaria le Norme di Attuazione del PRG dettano norme in materia di localizzazione delle emittenti fisse di telefonia sia per il rispetto di valori di cautela fissati da norme sovraordinate che per il perseguimento di obiettivi di qualità da intendersi ambientale.
Nel caso specifico sono state violate le seguenti disposizioni previste dalle Norme di Attuazione del PRG di cui sopra.
Articolo 39-ter Art. 8 -Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile comma 1.
In quanto l'Analisi di Impatto Elettromagnetico allegata alla Domanda di Autorizzazione e redatta dal Dott. Andrea De Thomatis non si fa carico di analizzare tutti gli edifici circostanti nè tanto meno le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle quali la permanenza delle persone è superiore alle quattro ore.
Tra i riferimenti normativi non sono indicate le Norme di Attuazione del PRG nè il Tecnico si preoccupa minimamente di rispettarne le disposizioni, anzi tra le finalità che Egli individua vi è la sola valutazione del campo elettromagnetico, non è compresa la Disciplina Locale, ma anche non garantisce il rispetto della Norma Generale non individuando le aree di pertinenza degli edifici nelle quali vi è permanenze delle persone oltre le 4 ore.
Articolo 39-ter Art. 8 -Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile comma 2, 3, 4, 5 e 6.
In quanto la norma prevede che i gestori di impianti di telefonia mobile presentino al Comune non un singolo intervento bensì l'intero Piano Annuale degli interventi; Piano che il Comune ha l'Obbligo di Pubblicare e di acquisire eventuali Osservazioni che, non essendo più previste le Circoscrizioni, fanno evidentemente riferimento ai singoli cittadini o Associazioni. Solo in casi particolari possono essere autorizzate installazioni singole, cosa che evidentemente nel caso specifico non è possibile avendo lo stesso soggetto gestore presentato più interventi singoli contemporaneamente. Tale modalità ha vanificato ogni procedura prevista per la presentazione del Programma Annuale, pubblicità e osservazioni comprese, ed in questo modo il Comune non ha assunto le iniziative di coordinamento previste dal successivo comma 7.
Articolo 39-ter Art. 8 -Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile comma 7.
In quanto il Comune non ha esercitato la funzione di coordinamento fra i gestori ai fini della riduzione dell'impatto ambientale. Infatti a circa 50 metri dall'impianto ne esiste uno pressoché analogo di altro gestore. Il mancato esercizio del dovere di coordinamento comporta l'incremento dell'impatto ambientale oltre che dalla razionale distribuzione sul territorio degli impianti stessi,.sia dal punto di vista paesaggistico che dell'inquinamento elettromagnetico. Il Comune avrebbe dovuto a norma di PRG subordinare il rilascio dell'Autorizzazione all'obiettivo di riduzione dell'impatto ambientale.
Articolo 39-ter Art. 8 -Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile comma 8 e Art. 11 comma 1
In quanto il Comune non ha verificato se il Gestore abbia predisposto e fornito la mappa completa degli impianti nell'ambito del Territorio Comunale nè della Perizia Giurata che deve accompagnare il catasto, non avendone dato atto nel provvedimento conclusivo. In questo caso il rilascio dell'Autorizzazione è vietata dalla Norma stessa.
Articolo 39-ter Art. 8 -Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile comma 9
In quanto gli elaborati tecnici non sono stati realizzati secondo le disposizioni. Infatti non presentano nessun misura adottata a salvaguardia delle risorse paesaggistiche nè per il corretto inserimento nel tessuto locale nè si fanno carico di adottare accorgimenti di mitigazione dell'impatto. Nel caso specifico ulteriormente aggravato dal fatto che l'impianto è realizzato su un crinale principale percepibile anche a distanza considerevole deturpandone irrimediabilmente la visuale anche da zone soggette a vincolo di tutela Ambientale.
Articolo 39-ter Art. 9 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile, distanze da rispettare comma 3
In quanto l'antenna in questione è realizzata a distanza nettamente inferiore ai 50 metri minimi previsti dal centro dell'antenna infatti almeno 6 fabbricati sono a distanza inferiore senza valutare le aree di pertinenza che sono a distanza ulteriormente minore. Tale verifica non è stata effettuata nemmeno a livello cartografico nè il Comune ne ha rilevato la carenza obbligando il Richiedente a produrre l'integrazione degli atti progettuali così come previsto dalla Norma.
Articolo 39-ter Art. 9 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile, distanze da rispettare comma 4
In quanto l'applicazione della norma relativa alla distanza dalle costruzioni astrae dai dati cartografici ma prevede per espresso la verifica dell'effettivo stato dei luoghi. Tale verifica non è stata effettuata nè il Comune ne ha preteso come avrebbe dovuto la verifica.
Per quanto riguarda gli aspetti specifici del progetto si evidenzia che:
La descrizione dell'intervento sostiene che l'intervento è di minimo impatto visivo dalle direttrici principali. Quanto sostenuto è palesemente falso in quanto l'antenna è ubicata in cima ad un crinale principale a vista diretta dalla sottostante Strada San Lorenzo oltre che dalle principali direttrici quali Via Padre Semeria e Strada Solaro Rapalin.
L'intervento comporta la trasformazione di una vasca irrigua, che è un impianto necessario ed indispensabile per il perseguimento degli obiettivi della Zona Agricola nella quale si trova che è la coltivazione dei fondi pertanto l'intervento contrasta con le destinazioni della zona Agricola così come previste dal PRG.
Inoltre il manufatto che si viene a creare è un mostro edilizio mascherato che non può essere ricondotto ad alcuna tipologia di intervento; non si comprende se trattasi di recinzione di impianto con caratteristiche quindi abnormi ponendosi in contrasto con il regolamento edilizio, o se si tratta di un volume vero e proprio qundi non ammissibile nella zona sia per contrasto di destinazioni d'uso sia perchè non asserve adeguato terreno.
La relazione di conformità dell'intervento è palesemente falsa ed inadeguata quando afferma che le distanze dai manufatti da rispettare saranno quelle definite dalle norme del Codice Civile è cioè 1,50 m dal confine. E' falsa e fuorviante perchè la distanza da rispettare dalle costruzioni è stabilita come abbiamo sopra visto dalle norme del PRG cioè 50 metri. E' ulteriormente falsa nel contenuto stretto perchè il Codice Civile fissa distanze tra fabbricati in 3,00 metri dal che si deducono i m 1,50 dai confini. Nonostante tutto neanche la misura minima che il Tecnico si fissa come inderogabile è rispettata in quanto, pur mancando un elaborato obbligatorio con le distanze dai confini e dai fabbricati, la distanza dal confine del manufatto risultante composto da antenna ed ex vasca è a distanza nettamente inferiore a m 1,50 dal confine a circa m 1,10.
Inoltre non si preoccupa di valutare le distanze minime dalle strade pubbliche che il codice della strada fissa per la strada attigua all'intervento la distanza minima di metri 20 mentre sia il complesso antenna ed ex vasca che la sola antenna sono a distanza nettamente inferiore, circa metri 5,00 dalla strada stessa.
Inoltre il Tecnico indica erroneamente che la normativa sanitaria è competente esclusivamente l'Ufficio dell'Arpal il che non corrisponde a realtà esistendo norme sia locali di distanza dai fabbricati (PRG) che norme sovraordinate le quali prevedono distanze dai fabbricati non rispettate dal caso specifico. Poi sotto questo aspetto si preoccupa del solo personale di servizio dell'impianto che non è fisso come da Lui indicato ma non si preoccupa degli abitanti che loro invece fissi sono ed a distanza inferiore rispetto alle norme di tutela sanitaria.
Per quanto riguarda la canalizzazione delle acque meteoriche non si preoccupa di fornirne un recapito adeguato ma si limita ad asserire che saranno abbandonate al loro destino.
La parte paradossale della relazione è quando si sostiene che i carichi trasmessi al terreno sono di limitata entità quando oggetto di descrizione è un'antenna alta oltre 15 metri soggetta quindi a carichi notevoli di natura sismica oltre che dalle implicazioni derivanti dalla forza esercitata dal vento.
A seguito di quanto sopra evidenziato sono tante e talmente importanti le violazioni che il rilascio dell'Autorizzazione ha comportato da far ritenere che il Comune non Abbia eseguito nessun tipo di istruttoria preventiva rilasciando il titolo Autorizzativo escludendo ogni verifica.
La gran parte delle norme violate riguarda aspetti di tutela della salute e che pertanto sono particolarmente gravi.
Occorre pertanto provvedere all'Annullamento dell'Atto Autorizzativo per la quntità di violazioni riscontrate nel rilascio dello stesso e degli aspetti di tutela dell'interesse pubblico costituito dalla sicurezza sanitaria della popolazione.
Si richiede altresì di essere informato sull’andamento della questione.
Simone Baggioli
Consigliere Comune di Sanremo".