Nel 2024 il Giudice di Pace di Sanremo ha annullato circa 400 verbali per mancata omologazione degli autovelox messi in funzione nell'estate 2023 dal Comune di Ventimiglia, sulle Statali 1 e 20, tuttora in uso. Negli scorsi mesi il Comune aveva reso noto di aver proposto appello avverso quelle sentenze, tramite il legale della Concessionaria del servizio. Il Tribunale di Imperia si è nuovamente pronunciato sugli appelli proposti dal Comune e discussi all’udienza del 1 aprile 2025, dichiarandoli infondati. In particolare il Tribunale ha sottolineato che spetta al Comune provare la taratura, la conformità, l’approvazione e l’omologazione dell’autovelox, tramite la produzione dei relativi certificati.
Solo in questo modo gli autovelox - quali “strumenti di misura” - possono fornire la prova legale della velocità e, conseguentemente, essere impiegati per irrogare sanzioni. In diversi passaggi il Giudice ha argomentato che è richiesta anche l’omologazione ai sensi degli artt. 142, comma 6 e 192 del Codice della Strada, richiamando la nutrita giurisprudenza, di legittimità e di merito, formatasi al riguardo. Il Giudice di Pace di Milano, ad esempio, ha sottolineato che l’omologazione richiede condizioni più stringenti "poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti».
Il Tribunale ha poi menzionato le numerose sentenze della Cassazione Civile e una recentissima pronuncia della Cassazione Penale, osservando che il Comune “non ha offerto elementi per discostarsi dall’orientamento, non avendo alcun rilievo, a prescindere dalla loro opposta tardività, le nuove produzioni documentali e l’allegazione che il nuovo codice della strada, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti oggetto di contesa, prevederebbe una equiparazione tra approvazione e omologazione”.
Sulla scorta di tale ragionamento il Tribunale ha concluso che “un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all’omologazione”. Il Tribunale ha preso atto che alcuni pareri ministeriali hanno ritenuto che l'approvazione fosse equivalente all'omologazione, ma ha ricordato che “i pareri ministeriali, in quanto tali, non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normativa, men che meno hanno, pertanto, facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato”. Il Tribunale ha confermato le sentenze del Giudice di Pace, dunque ha ribadito l’annullamento dei verbali impugnati, ravvisando i presupposti per applicare a carico del Comune il versamento del doppio del contributo unificato.