Il Tar di Genova ha rigettato il ricorso di Massimo Mangiarotti, ex dirigente del settore servizi sociali del Comune di Sanremo, che a luglio scorso aveva presentato nei confronti del Comune di Ventimiglia.
L’ente della città di confine, infatti, aveva escluso Mangiarotti dal concorso per l’incarico di dirigente a tempo determinato. La Commissione esaminatrice, in un primo momento, lo aveva ammesso al colloquio orale ma, successivamente, era arrivata l’esclusione, visto il licenziamento dello stesso Mangiarotti, da parte del Comune di Sanremo.
L’ex dirigente matuziano ha così presentato ricorso, visto che nel frattempo il Comune di Ventimiglia aveva concluso la procedura di selezione per l’impiego, conferendo l’incarico ad Alessandra Risso. Secondo il Tar il ricorso è da considerarsi inammissibile per difetto di giurisdizione.
Lo stesso tribunale ha evidenziato che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “in tema di impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d' incarichi dirigenziali, perché la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali e hanno come destinatari persone già in servizio nonché in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro. Dall’avviso emerge che la selezione ha carattere essenzialmente fiduciario in quanto la scelta è rimessa al Sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una commissione incaricata della valutazione, da effettuarsi sulla base dei parametri di professionalità ed esperienza e di un colloquio orale volto ad accertare la rispondenza della candidatura al profilo da ricoprire. In particolare, l’avviso di selezione prevede che la commissione, sulla base dei punteggi attribuiti al curriculum e colloquio, individui una rosa di tre candidati; successivamente ‘il Sindaco, tenuto anche conto delle risultanze finali della selezione ad opera della Commissione, procederà con proprio provvedimento motivato, a conferire l’incarico al soggetto ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti richiesti e baserà la propria scelta sulla base dei seguenti criteri discretivi: attitudine al ruolo da ricoprire, migliore “vision” in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione e stile di leadership”.
Sempre secondo il Tar, nella procedura seguita da Comune “Manca quindi il tratto caratterizzante la procedura concorsuale che radica la giurisdizione del giudice amministrativo ossia lo svolgimento di prove selettive con formazione di una graduatoria finale di merito di tutti i candidati esaminati sulla base delle prove, destinata ad individuare in modo obiettivo il miglior candidato che sarà poi dichiarato vincitore della selezione. Per poter affermare la natura concorsuale della procedura non è sufficiente la circostanza che la commissione sia chiamata a stilare una graduatoria sulla base di punteggi attribuiti ai partecipanti; invero le modalità paraconcorsuali seguite dal Comune […] risultano funzionali ad una rigorosa valutazione del candidato più idoneo (sotto il profilo della capacità e della competenza professionale) e, anche a riconoscere che abbiano dato luogo ad una valutazione comparativa, non sono comunque tali da superare la connotazione pienamente fiduciaria della scelta da parte del Sindaco, come accadrebbe invece ritenendo vincolante la graduatoria, costituente il quid proprium di ogni concorso”.