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 / Cronaca

Cronaca | 21 marzo 2025, 07:21

Autovelox a Ventimiglia: nuova vittoria per i multati, il tribunale di Imperia respinge l'appello del Comune al Giudice di Pace

I ricorsi per circa 400 verbali, presentati dal comune frontaliero sono stati ritenuti infondati. Ora a rischio anche le multe di molti altri impianti

Autovelox a Ventimiglia: nuova vittoria per i multati, il tribunale di Imperia respinge l'appello del Comune al Giudice di Pace

Il Tribunale di Imperia si è ora pronunciato sui primi appelli alle sentenze del Giudice di Pace di Sanremo, discussi all’udienza di martedì scorso, dichiarandoli infondati. E’ questa la buona notizia per i circa 400 automobilisti multati dagli autovelox messi in funzione dal comune di Ventimiglia nell’estate del 2023, sull’Aurelia e sulla Statale 20 del Colle di Tenda.

Il ricorso è stato presentato dall’avvocato Marco Mazzola, in seguito all’appello messo in atto dal Comune frontaliero. Anche il Tribunale imperiese ha ritenuto che la procedura di approvazione non sia equiparabile a quella di omologazione. Un’altra ‘tacca’ per chi si sta opponendo alle multe degli autovelox e che potrebbe alimentare le cause contrarie, anche per altri apparati come quelli contestatissimi sull’Aurelia Bis a Bussana e ad Imperia.

Con un’articolata sentenza il Giudice di appello ha sottolineato che, a fronte di una contestazione dell’opponente, come nei casi di specie, spetta al Comune provare la taratura, la conformità, l’approvazione e anche l’omologazione dell’autovelox, che deve essere fornita tramite la produzione dei relativi certificati. Solo in questo modo gli autovelox (quali ‘strumenti di misura’) possono fornire la prova legale della velocità e, conseguentemente, essere impiegati per irrogare sanzioni.

In diversi passaggi il Tribunale ha sottolineato che l’approvazione è una procedura completamente diversa dall’omologazione, anch’essa esplicitamente richiesta e distinta dalla legge (artt. 142, comma 6 e 192 del Codice della Strada). Il Tribunale ha richiamato la copiosa giurisprudenza, di legittimità e di merito, formatasi in materia, ad iniziare da un precedente del Giudice di Pace di Milano, secondo cui “Vi è una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione … nel caso dell’approvazione il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti”.

Il Tribunale ha poi menzionato numerose sentenze della Cassazione Civile e la recentissima pronuncia della Cassazione Penale in materia di frode in pubbliche forniture, osservando che il Comune “Non ha offerto elementi per discostarsi dall’orientamento surriportato, non avendo alcun rilievo, a prescindere dalla loro opposta tardività, le nuove produzioni documentali e l’allegazione che il nuovo codice della strada, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti oggetto di contesa, prevederebbe una equiparazione tra approvazione e omologazione”.

Sulla scorta di tale ragionamento il Tribunale ha concluso che “L’omologazione e l’approvazione sono due operazioni assolutamente distinte tra loro, con la conseguenza che un autovelox può essere ritenuto un legittimo strumento di rilevazione della velocità solo se è sottoposto anche all’omologazione”: “Costituendo l’omologazione e l’approvazione due tipi di controlli differenti, l’omologazione è necessaria affinché la multa per eccesso di velocità sia considerata valida”.

Il Giudice di secondo grado ha preso atto che alcuni pareri ministeriali sono andati di diverso avviso, ma ha ricordato che “sotto profilo formale i pareri ministeriali, in quanto tali, non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normativa, men che meno hanno, pertanto, facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato”.

Sulla scorta delle considerazioni il Tribunale, in accoglimento delle richieste del legale ventimigliese Mazzola, ha respinto gli appelli e confermato le sentenze del Giudice di Pace di Sanremo, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di appello e le altre questioni, anche di rito, sollevate dagli appellati. Inoltre, poiché l’appello è stato ritenuto infondato, il Tribunale ha ravvisato i presupposti per applicare a carico del Comune il versamento del doppio del contributo unificato.

Carlo Alessi

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