Il Consiglio di Stato ha confermato la revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) rilasciata nel 2008 a Mauro Ferri dal Comune di Sanremo. La decisione ha respinto l’appello presentato da Ferri contro la sentenza del TAR della Liguria, che già aveva giudicato legittima la revoca del titolo. Secondo i giudici, l’attività non rispettava i requisiti previsti dalla normativa, in particolare il vincolo di territorialità.
La vicenda ha avuto origine dopo alcuni accertamenti della Polizia Municipale di Sanremo, che avevano evidenziato come la società General Services Agency s.r.l., di cui Ferri era amministratore unico, non avesse una sede operativa nel comune e non utilizzasse la rimessa dichiarata in fase di autorizzazione. Inoltre, era emerso che Ferri non risultava iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti NCC presso la Camera di Commercio di Imperia, bensì in quella di Roma. Sulla base di questi elementi, il Comune aveva deciso di revocare l’autorizzazione, ritenendo che l’impresa non rispettasse più i requisiti essenziali per svolgere l’attività.
Ferri aveva contestato il provvedimento davanti al TAR della Liguria, sostenendo che al momento del rilascio della sua autorizzazione non era previsto l’obbligo di avere la rimessa nel territorio comunale e che le modifiche normative introdotte nel 2019 non avrebbero potuto essere applicate retroattivamente. Aveva inoltre argomentato che, anche se la rimessa non veniva utilizzata costantemente, la sua disponibilità era sufficiente per rispettare la normativa. Un altro punto di contestazione riguardava l’obbligo di iscrizione al ruolo provinciale della Camera di Commercio, che secondo Ferri non avrebbe dovuto costituire un vincolo, in quanto la legge nazionale non prevedeva limitazioni territoriali per queste iscrizioni.
Il TAR aveva respinto il ricorso nel 2024 confermando la legittimità della revoca. A quel punto Ferri aveva deciso di impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato, che però ha confermato la decisione del tribunale amministrativo regionale, ribadendo che l’obbligo di avere una rimessa nel territorio comunale esisteva già nel regolamento del Comune di Sanremo al momento del rilascio dell’autorizzazione. Inoltre, i giudici hanno sottolineato che la rimessa dichiarata non veniva effettivamente utilizzata e che l’attività della General Services Agency s.r.l. si svolgeva prevalentemente a Roma, dove la società operava con un contratto che prevedeva un servizio NCC continuativo tutti i giorni della settimana.
Secondo il Consiglio di Stato, la disponibilità di una rimessa non può essere considerata sufficiente se non vi è un effettivo utilizzo. Gli accertamenti della Polizia Municipale e i documenti prodotti in giudizio hanno dimostrato che il servizio veniva svolto stabilmente al di fuori di Sanremo. A questo si aggiungeva un problema di carattere amministrativo: il contratto di locazione della rimessa risultava scaduto nel 2019 e non erano state fornite prove di pagamenti successivi che ne confermassero il rinnovo. Anche la questione dell’iscrizione al ruolo provinciale della Camera di Commercio è stata esaminata e respinta. La normativa regionale ligure prevede infatti che l’iscrizione nel ruolo provinciale sia un requisito fondamentale per ottenere e mantenere l’autorizzazione NCC, e Ferri risultava iscritto presso la Camera di Commercio di Roma, e non di Imperia, come richiesto dalla legge.
Un altro punto sollevato nel ricorso riguardava la presunta sproporzione della sanzione. Secondo Ferri, la revoca dell’autorizzazione era eccessiva e sarebbe stata sufficiente una sanzione più lieve, come la sospensione dell’attività. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non si trattava di una misura discrezionale del Comune, ma di una conseguenza automatica del venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. La normativa prevede infatti che la mancanza di una rimessa operativa nel territorio e l’assenza dell’iscrizione al ruolo provinciale comportino automaticamente la decadenza dell’autorizzazione.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l’appello, confermando la revoca dell’autorizzazione NCC di Mauro Ferri. Le spese legali del giudizio sono state compensate tra le parti, riconoscendo la complessità delle questioni trattate. La sentenza rappresenta un precedente importante per i servizi NCC, ribadendo che il servizio deve essere effettivamente legato al territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, sia attraverso la presenza di una rimessa attiva, sia attraverso il rispetto delle normative locali e regionali.