Nuova svolta per il caso del capannone di Bevera a Ventimiglia: il ricorso per revocazione è inammissibile. Lo ha pronunciato, ieri, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con una sentenza. Il ricorso era stato presentato da Immogesta s.r.l. contro il comune di Ventimiglia con l'obiettivo di revocare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 2329 pubblicata l'11 marzo del 2024.
Il ricorso doveva servire esclusivamente ad accertare se ci fosse stato un 'errore di fatto' nella precedente sentenza. "Per essere concretamente rilevante a fini revocatori è necessario che l'errore derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato, un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; sussista un rapporto di casualità tra l'erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza" - come si legge nel testo della sentenza - "Conseguentemente, l'errore di fatto revocatorio è configurabile soltanto laddove il giudice, per mera svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo, e non anche laddove si contesti il vizio della motivazione della decisione. Per le ragioni esposte, il ricorso di specie è, dunque, inammissibile. Tale aspetto risulta preclusivo e assorbente rispetto ad ogni altra deduzione della società ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo".
Il Consiglio di Stato ha condannato, perciò, la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune convenuto liquidate in 6mila euro oltre accessori di legge.