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Attualità | 19 dicembre 2024, 15:00

Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Argentina Arma SSD: confermata l'aggiudicazione dello Sclavi a Sanremese e Taggia

La decisione conferma quanto già stabilito in primo grado dal TAR della Liguria

Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Argentina Arma SSD: confermata l'aggiudicazione dello Sclavi a Sanremese e Taggia

Il Consiglio di Stato, con una sentenza emessa lo scorso 14 novembre, ha respinto l’appello presentato da Argentina Arma SSD contro il Comune di Taggia, assegnando l’impianto sportivo “Campo Sclavi” al raggruppamento temporaneo costituito da S.S.D. Sanremese Calcio e A.S.D. Taggia A.C. La decisione conferma quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, chiudendo la disputa sull’affidamento in concessione del campo sportivo.

La controversia era nata a seguito della gara indetta dal Comune di Taggia per la concessione in uso del Campo Sclavi. Due raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) avevano partecipato alla procedura: da una parte Argentina Arma SSD e Polisportiva dei Fiori, dall’altra Sanremese Calcio e ASD Taggia. Al termine della valutazione delle offerte, il Comune aveva assegnato la concessione al secondo RTI, suscitando il ricorso di Argentina Arma.

Tra i punti contestati dall’appellante vi erano presunte irregolarità nella documentazione e nel punteggio attribuito dalla commissione di gara. In particolare, si contestava l’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo da parte della controparte, ritenuto privo dei requisiti formali previsti dalla normativa.

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’aggiudicazione, ritenendo che l’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo da parte di Sanremese Calcio e ASD Taggia fosse chiaramente desumibile dalla documentazione presentata, in particolare dalla domanda di partecipazione firmata da entrambi i rappresentanti legali. Inoltre, la commissione di gara aveva operato correttamente nell’attivare il soccorso istruttorio, consentendo alla controparte di integrare la documentazione con una scrittura privata autenticata e infine non vi erano elementi sufficienti per contestare l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici. La differenza tra le due offerte, pari a 25,668 punti, non poteva essere superata nemmeno ricalcolando i criteri contestati.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il principio di sostanza prevale su eventuali formalismi, in linea con i principi ispiratori del Codice degli Appalti, volti a garantire il risultato finale e la corretta esecuzione delle opere pubbliche.

Andrea Musacchio

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