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Attualità | 28 novembre 2024, 12:11

Affitti brevi: In Liguria in media 44% strutture (oltre 18 mila) ancora fuorilegge, 3.700 da registrare

Nella nostra regione l'adeguamento coinvolgerà le oltre 41.800 strutture registrate

Affitti brevi: In Liguria in media 44% strutture (oltre 18 mila) ancora fuorilegge, 3.700 da registrare

Ancora poche settimane per adeguarsi al nuovo decreto legge che, dal 1° gennaio 2025, prevede che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica sia munita del cosiddetto CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA). 

Nella nostra regione l'adeguamento coinvolgerà le oltre 41.800 strutture registrate, ma che a oggi (secondo i dati del Ministero del Turismo) vede il 44% delle stesse (oltre 18 mila) non aver ancora richiesto il codice identificativo. Nella nostra provincia siamo al 43% di strutture senza il 'Cin', in media con la percentuale ligure (42%). L'imperiese è secondo in Liguria, dietro a Savona con il 54% e davanti a Spezia e Genova. 

Ci sono regioni come il Friuli Venezia Giulia con addirittura il 60% e le Marche con il 45%. Il CIN, poi, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, oltre che essere indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che online, in particolare per gli annunci pubblicati sulle online travel agencies (ndr. Airbnb, Booking, ecc).

In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni ammoniscono gli esperti legali in real estate dello studio professionale multidisciplinare Rödl & Partner “Lo svolgimento della locazione turistica breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro – sottolinea l’avv. Gennaro Sposato di Rödl & Partner – mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Poi, in caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per violazione accertata.”

Ma non è tutto perché tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge è necessario, in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, che il titolare dell’attività presenti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) Pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile” chiarisce l’esperto legale dello studio Rödl & Partner.

Redazione

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