L’articolo 1129 del Codice civile prevede che l’amministratore di condominio «è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio». La mancata apertura del conto – così come l’utilizzazione del conto corrente e la gestione secondo modalità che possano generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condòmini – rappresenta una delle “gravi irregolarità” previste dal Codice civile, che possono costare il posto all’amministratore.
La revoca del mandato può essere disposta dall’assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) o, qualora non venga raggiunto il quorum, dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino.
La legge prevede che «ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». Il condomino che vuole visionare il conto deve quindi contattare l’amministratore (è preferibile utilizzare la posta elettronica o qualsiasi altro “metodo” tracciabile) che in tempi ragionevoli è tenuto a fornire le informazioni richieste. In caso contrario, vale a dire se l’amministratore non fornisce alcun dato contabile, il condomino può rivolgersi direttamente alla banca o all’ufficio postale che gestisce il conto e chiederne la visione. Per procedere, occorre presentare i documenti che provano lo status di proprietario o di titolare di un diritto reale (usufruttuario, nudo proprietario e altro).