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Politica | 28 agosto 2024, 13:29

concessioni demaniali marittime turistico-ricettive, nuova delibera a Vallecrosia

Il termine di presentazione delle istanze di concessione demaniale da parte dei precedenti concessionari è previsto entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di invito

concessioni demaniali marittime turistico-ricettive, nuova delibera a Vallecrosia

Concessioni demaniali marittime turistico-ricettive. Il comune di Vallecrosia ha emanato, nei giorni scorsi, una nuova delibera di Giunta.

Un intervento che si inserisce nel contesto della scadenza delle concessioni attuali, imposta dal diritto comunitario e dal Consiglio di Stato, non più differibile o prorogabile. La Giunta ha deliberato di dare corso alle procedure comparative per tutte le concessioni previste (sia esistenti che in previsione ex novo) dal P.U.D. del comune di Vallecrosia per l'accesso al mercato libero degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, massima partecipazione e non discriminazione, secondo i principi, enunciati dalla normativa eurounitaria, nazionale e regionale, volti a individuare i concorrenti che garantiscano un utilizzo delle aree demaniali, in coerenza al vigente P.U.D. del comune di Vallecrosia, rispondenti al "più rilevante interesse pubblico", valorizzando, in particolare, diversi elementi:

a. esperienza e professionalità del richiedente nell'esercizio delle attività proposte sul demanio;

b. riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;

c. possibilità di gestione sinergica con altri Enti e/o Associazioni del territorio locale e disponibilità a partecipare ad iniziative ed a investimenti pubblici di più ampio respiro ai fini della valorizzazione del territorio e della ricettività cittadina, nonché dello sviluppo complessivo delle attività svolte sul demanio marittimo di Vallecrosia;

d. realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;

e. realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e/o delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione;

f. promozione turistica/sviluppo del territorio/ricadute occupazionali/sviluppo piccola e media impresa locale;

g. inclusione sociale/istruzione;

e. formazione finalizzata alla qualificazione/riqualificazione professionale, accessibilità dei servizi svolti sulle aree oggetto di concessione;

h. innovazione tecnologica degli investimenti proposti;

i. la verifica, prima del rilascio della concessione demaniale, della correttezza dei pagamenti di tutte le somme a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente per l'accertamento e riscossione dei tributi, etc.;

j. per i concessionari in essere la correttezza dei pagamenti dei canoni demaniali marittimi pregressi e delle relative imposte regionali e quant'altro previsto per legge.

È stato previsto, inoltre, un indennizzo a carico del concessionario subentrante, il cui ammontare verrà computato sulla base di vari elementi.

Il termine di presentazione delle istanze di concessione demaniale da parte dei precedenti concessionari per la categoria individuata alla lettera a) "gestione di stabilimenti balneari" dell'art.01, c.1 del D.L.n.400/1993 è previsto entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di invito dello scrivente ente, mentre le eventuali domande concorrenti dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione delle prime.

L’aggiudicatario (se diverso dal concessionario uscente), pena l'inefficacia dell'aggiudicazione e quale condizione per il rilascio della concessione, si obbliga a corrispondere l'indennizzo richiesto e riconosciuto, entro e non oltre la data del rilascio della concessione, salva la facoltà in caso di indennizzi superiori a 500.000,00 euro, di corrispondere, entro il predetto termine, il 50% dell'indennizzo dovuto e il residuo 50% entro e non oltre 12 mesi dalla predetta data, garantendo quest'ultimo pagamento tramite garanzia fidejussoria a prima richiesta.

C.S.

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