Svolta cruciale nella lunga battaglia a suon di carte bollate tra gli abitanti di Bussana Vecchia, il Comune di Sanremo e il Demanio. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar del 14 marzo 2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai residenti. Annullato, quindi, il passaggio del Piano di Valorizzazione del Comune di Sanremo (approvato il 29 novembre 2017) nella parte in cui si volevano escludere dalla procedura di assegnazione degli alloggi i residenti non disposti a pagare 10 anni di indennità per occupazione abusiva.
Nel documento del Consiglio di Stato si legge che “la specifica clausola dell’atto di programma è immediatamente lesiva degli appellanti, in quanto li pone nell’alternativa se pagare le somme richieste o rinunciare a partecipare al programma risulta anche sproporzionata e caratterizzata da sviamento rispetto alle finalità proprie dell’atto impugnato”.
E poi: “Il programma di valorizzazione contiene uno specifico riferimento alla Comunità di Bussana Vecchia, evidenziando la necessità di condivisione degli obiettivi e dei progetti per la valorizzazione e il recupero del borgo con gli abitanti, la comunità di artisti, i gestori delle attività economiche, quale indispensabile elemento per lo sviluppo e l’attuazione del programma in modo partecipato e trasparente e, in definitiva, “per la gestione di Bussana, dei suoi spazi, delle attività e/o funzioni definite nel presente programma per consentire la promozione a carattere turistico del nucleo antico e del suo contesto territoriale”. Tale indicazione di massima evidenzia la necessità del coinvolgimento degli abitanti nella valorizzazione del borgo in corretta applicazione del principio generale della sussidiarietà orizzontale che regola il rapporto tra iniziativa privata e intervento pubblico e valorizza gli interventi dei privati volti a soddisfare interessi meritevoli di tutela. È indubbio che la comunità degli artisti abbia posto le basi per il recupero e la valorizzazione dell’antico e abbandonato borgo, creando le condizioni per l’attuale programma di valorizzazione. I soggetti pubblici, che hanno tratto quindi vantaggio dell’intervento in sussidiarietà orizzontale della comunità degli artisti, non possono contraddittoriamente e in violazione dell’ulteriore principio della leale collaborazione tra p.a. e privati escludere dal programma e dalla possibilità di partecipare ai previsti bandi per la concessione e gestione dei beni proprio quei soggetti (e i loro aventi causa) che hanno reso possibile la valorizzazione del borgo, laddove gli stessi non provvedano a pagare dieci anni di indennità al Demanio per la pretesa occupazione: indennità di cui, peraltro, i ricorrenti assumono l’illegittimità in quanto parametrate a valori incongrui, in asserita violazione della prescrizione quinquennale e prive di ogni considerazione dei costi sostenuti dagli abitanti per la ricostruzione e manutenzione del borgo”.
“La specifica clausola in questione non ha, dunque, natura meramente programmatica e astratta, in quanto è immediatamente lesiva della posizione degli occupanti gli immobili, per cui contrariamente a quanto eccepito dal Comune sussiste l’interesse attuale e concreto alla sua impugnazione, senza che sia necessario attendere il successivo provvedimento attuativo - si legge ancora nella pronuncia del Consiglio di Stato - deve, peraltro, osservarsi che il difetto di giurisdizione sulle indennità presuppone una posizione paritetica tra le parti e la Pubblica amministrazione non può recuperare una posizione autoritativa attraverso questa clausola senza neanche valutare l’eventuale diritto ai corrispettivi per le eventuali migliorie eseguite sugli immobili del borgo dalla comunità degli artisti di Bussana e dai suoi abitanti, i quali, come già evidenziato, ne hanno preservato nel tempo le caratteristiche determinanti la dichiarazione di interesse storico e culturale del bene da parte dell’Amministrazione. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va dichiarato ammissibile e accolto in parte, nei sopra indicati sensi, limitatamente alla clausola del programma di valorizzazione che, subordinando la partecipazione ai futuri bandi al pagamento delle indennità di occupazione, è per le ragioni esposte illegittima e deve essere annullata. Nei futuri bandi attuativi del programma di valorizzazione, pertanto, il Comune non solo non potrà escludere quanti non pagheranno, ma dovrà anche tenere in attenta considerazione la posizione dei Bussanesi che direttamente, o tramite i loro danti causa, hanno ricostruito il Borgo con quell’intervento di sussidiarietà orizzontale di cui le Autorità Pubbliche intendono avantaggiarsi”.
La vicenda che vede al centro Bussana Vecchia e i suoi abitanti è lunga e articolata, fatta di incontri, documenti, ricorsi e un muro contro muro che si tramanda ormai di amministrazione in amministrazione.
L'ultimo atto era stato proprio l'inserimento nel Piano di Valorizzazione vergato dal Comune di Sanremo della clausola che prevedeva il pagamento di 10 anni di indennità considerando come "abusivi" i residenti del villaggio che avevano abitato le case abbandonate ristrutturandole, sistemandole e rendendole abitabili. Una proposta che aveva scatenato l'ovvia reazione da parte degli abitanti con il ricorso al Tar prima dichiarato inammissibile e oggi, di fatto, ribaltato dalla pronuncia del Consiglio di Stato.
La posizione è chiara: se il Comune vorrà mettere mano a Bussana Vecchia non solo non potrà chiedere indennizzi per la partecipazione al Programma di Valorizzazione, ma dovrà anche coinvolgere gli abitanti.