Cronaca - 08 giugno 2024, 13:19

Sanremo: accolto dalla Prefettura il ricorso, secondo uno studio legale è illegittimo il limite sull'Aurelia Bis

Lo studio legale Oddo-Ventura-Boeri ha documentato come la tratta a doppia corsia di marcia dell’Aurelia bis, non poteva sottostare al limite di 70 km/h, per l’errata qualificazione della strada

E’ stato accolto dalla Prefettura di Imperia, nella forma del silenzio assenso, un ricorso presentato dallo studio legale Oddo-Ventura-Boeri di Sanremo, contro una multa per eccesso di velocità sull’Aurelia Bis nella zona di Valle Armea a Sanremo, nel caso specifico, con una velocità rilevata di 72 km/h.

Nessuna novità si potrebbe sostenere e, invece, assolutamente no. Questa volta, con l’accoglimento del ricorso e grazie ad una complessa e ben documentata argomentazione, rifacendosi a disposizioni contenute in circolari ministeriali e norme del Codice della Strada, il ricorso ha sostenuto che la tratta a doppia corsia di marcia dell’Aurelia bis, non poteva sottostare al limite di 70 km/h, per l’errata qualificazione della strada.

A sostegno dell’illegittimità del limite, è stato dimostrato dallo studio legale matuziano, come l’Aurelia bis non possa essere qualificata, ai sensi del Codice della Strada, come strada urbana di scorrimento, bensì debba essere trattata analogamente alle tratte autostradali, nella forma delle cosiddette tangenziali. Questo viene dedotto sia dalla stessa natura strutturale della strada, che dalla cartellonistica utilizzata, ma anche dalle prescrizioni di percorrenza ed accesso.

Secondo quanto appurato dallo studio legale ne deriva l’illegittimità dell’applicazione del limite di velocità previsto per la tipologia di strada urbana di scorrimento e non quello per le tangenziali, oltretutto in palese illogico raffronto con il limite superiore posto nel tratto a corsia unica.

Il limite contestato, inoltre, risulta applicato in palese violazione della circolare ministeriale 777 del 2006 che, tra l’altro, censura espressamente il caso che vengano apposti limiti abnormi che avrebbero come conseguenza, dice la circolare “L’unico scopo vessatorio e con il sospetto, non sempre infondato, che la finalità non sia di natura tecnica… .Quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico per effetto del rilevamento di numerose infrazioni”.

Aggiunge il Ministero che “Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche dignità̀ e validità̀ al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che sfuggono alle loro responsabilità̀ scaricando sempre e comunque l’onere della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita di credibilità̀ su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della sicurezza. Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di velocità più̀ bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento”.

Il ricorso in questione è stato predisposto, nei dettagli, dall’avvocato Giorgio Oddo, che commenta: “E’ per me grande motivo di soddisfazione vedere riconosciute, seppur sotto la forma del silenzio accoglimento, le legittime lamentele di una numerosa utenza che non si riconosceva in un provvedimento ritenuto ingiustamente vessatorio. Auspico che ora l’Autorità competente, alla luce di questo precedente e dei possibili analoghi numerosi ricorsi che seguiranno, intervenga riportando il limite di velocità ai precedenti 90 kmh, sanzionando pur sempre gli automobilisti che, violandolo, siano effettivamente pericolosi per la circolazione”.