L'indennità di partecipazione ai tirocini estivi di orientamento, che interessano centinaia di studenti, dovrà essere obbligatoriamente corrisposta dalle aziende o dai soggetti promotori. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dall'assessore al Lavoro, che modifica l'articolo 9 della legge regionale 466 del 2018 riguardante la misura dei tirocini estivi di orientamento che sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia.
I tirocini, a cui possono accedere anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al terzo anno scolastico, devono essere svolti durante la pausa estiva tra il giorno successivo al termine delle lezioni dell'anno scolastico o accademico e il giorno precedente l'inizio delle lezioni dell'anno successivo.
“Abbiamo deciso di modificare la legge – spiega l'assessore regionale al Lavoro – perché abbiamo assistito in questi anni a un utilizzo distorto e comunque improprio dell’istituto: inoltre i recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali anche sovranazionali, pur sottolineando il ruolo essenziale dei tirocini nella transizione dei giovani dall'istruzione o dalla formazione professionale al mercato del lavoro, ritengono il diritto alla retribuzione una condizione ottimale di accesso a tirocini di alta qualità”.
Con tale modifica quindi - che conferma i termini dell’attuale disciplina, secondo cui la specifica funzione del tirocinio estivo di orientamento comporta la corresponsione di un’indennità forfettaria di partecipazione, che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all’attività svolta - la corresponsione di tale indennità deve costituire un obbligo e non più una facoltà.
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