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Politica | 17 maggio 2024, 14:41

Elezioni Amministrative: il Tar respinge il ricorso di De Pasquale ma accoglie quelli di Lugarà e Boeri

Ammesse quindi le due liste di Ospedaletti dove può ricominciare la campagna elettorale. A Sanremo, invece, De Pasquale potrà ricorrere al Consiglio di Stato

Elezioni Amministrative: il Tar respinge il ricorso di De Pasquale ma accoglie quelli di Lugarà e Boeri

Accolti i due ricorsi delle liste di Valentina Lugarà e Giorgio Boeri ad Ospedaletti e invece respinto quello di Luca De Pasquale a Sanremo.

Queste le decisioni prese dal Tar della Liguria quest’oggi per i ricorsi presentati dopo le ricusazioni delle liste alle prossime elezioni Amministrative.

La ricusazione della lista di De Pasquale era stata disposta in quanto presentata con un numero di candidati inferiore a 16 previsto per i Comuni con popolazione compresa a 30001 e 100000 abitanti non capoluogo di Provincia. In particolare dal verbale si evince che nell’atto principale di presentazione della lista sono stati indicati 17 candidati mentre nei 19 atti separati di raccolta delle firme sono stati indicati solo 16 candidati. Inoltre, poiché una candidata, cittadina polacca residente in Italia, non è in possesso dei requisiti per essere candidata la Commissione, riscontrata l’insufficienza del numero dei candidati, ha ricusato la lista. Secondo il Tar il ricorso è infondato e, quindi, ora De Pasquale può ricorrere al Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il ricorso della lista a sostegno di Valentina Lugarà ad Ospedaletti, la Commissione elettorale l’ha ricusata per due ragioni: le firme dei sottoscrittori della lista sono state apposte su fogli disgiunti, privi del nome della lista e del contrassegno, non collegati mediante un timbro; alcuni fogli utilizzati per la raccolta delle firme sono privi di autenticazione. La seconda riguarda il fatto che ‘le firme devono essere autenticate’, non comporta che la dichiarazione di autenticazione sia presente in ciascun foglio.

Il Tar sostiene che ‘i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi’. Per la seconda, nel caso in esame le firme sono state autenticate da un consigliere comunale che ha redatto cinque dichiarazioni, specificando il numero delle sottoscrizioni apposte in sua presenza.

Per quanto riguarda Giorgio Boeri la Commissione elettorale ha ricusato la lista del ricorrente per due ragioni: le firme dei sottoscrittori della lista sono state apposte su fogli disgiunti, privi del nome della lista e del contrassegno, non collegati mediante un timbro; i fogli utilizzati per la raccolta delle firme, eccetto uno che contiene solo 7 firme, sono privi di autenticazione.

Secondo il Tar per l'autenticazione delle firme, i vari sostenitori della lista si sarebbero recati direttamente in Comune e rivolti al competente funzionario, così ‘affidandosi all’Amministrazione anche in relazione al rispetto delle formalità e delle regole di procedura per la presentazione della candidatura’. Per questo, secondo il tribunale regionale, la presentazione delle firme su fogli non spillati tra loro né collegati da segni di continuità non può costituire, di per sé, valida ragione di ricusazione della lista.

La seconda ragione di ricusazione, ovvero che ‘le firme devono essere autenticate’, non comporta che la dichiarazione di autenticazione debba essere presente in ciascun foglio. Nel caso sono state redatte due autenticazioni da parte del funzionario comunale che, per ognuna di esse, ha specificato il numero delle firme apposte in sua presenza (rispettivamente 11 sull’atto principale e 32 sull’atto separato). Anche sotto questo secondo profilo, pertanto, non ci sono i presupposti per la legittima ricusazione della lista.

Carlo Alessi

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