Dopo l’ok del Consiglio di Stato alla prosecuzione dei lavori per la costruzione della nuova antenna per la telefonia, anche da Bussana non arrivano buone notizie per i residenti. Il TAR Liguria, seconda sezione, presieduta dal giudice Luca Morbelli, ha respinto il ricorso presentato da un nutrito gruppo di abitanti della frazione capeggiati dall’imprenditore ed ex presidente di Confindustria Imperia Sandro Cepollina.
I residenti di Bussana hanno presentato ricorso contro il Comune di Sanremo, il Ministero dell’Interno e del Made in Italy, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dell’Interno, Regione Liguria, Provincia di Imperia e Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente nei confronti di Iliad per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione per l’installazione dell’antenna per la telefonia mobile in strada del Monto.
La richiesta di Iliad era arrivata il 17 settembre 2021 e il Comune l’ha autorizzata il 13 maggio 2022 poi confermata il 19 ottobre 2022. Nei fatti, però, i residenti dall’oggi al domani si sono trovati sulla testa l’elicottero che portava i pezzi del traliccio dalla valle all’area individuata in strada del Monto, zona residenziale sopra l’abitato di Bussana Nuova.
Il ricorso degli abitanti, però, ha trovato la piena opposizione del TAR ligure. Tra le motivazioni si legge che “il ricorso sarebbe inammissibile in quanto, non essendo stati dimostrati pregiudizi concreti e oggettivi derivanti dall’installazione dell’impianto, la proprietà di immobili o la residenza nei pressi dell’area di intervento non sono sufficienti a configurare l’interesse e la legittimazione ad agire. Infatti, gli esponenti non si sono limitati a segnalare pretese criticità per la salute connesse al funzionamento dell’impianto, ma hanno anche offerto evidenza documentale della prossimità del sito di installazione alle loro abitazioni (la più vicina delle quali dista 28 m), con inevitabili ricadute sulla qualità della zona e sul valore delle unità immobiliari. Tali elementi sono sufficienti a dimostrare la sussistenza della vicinitas quale condizione di legittimazione ad agire nonché gli specifici pregiudizi in cui risiede l’interesse al ricorso”.
Contestato anche il punto in cui si segnalava la mancata pubblicità dell’istanza presentata da Iliad. Disatteso anche il ricorso sulla questione paesaggistica: “Con riguardo alle peculiarità del caso in esame, va ulteriormente evidenziato che, in assenza di puntuali norme regolamentari le quali, nel disciplinare il corretto insediamento degli impianti nel territorio, contengano puntuali divieti di installazione a tutela di particolari zone di pregio paesaggistico, neppure il vincolo gravante sull’area di installazione potrebbe di per sé giustificare un eventuale diniego”.
Nel ricorso si faceva riferimento a un “Comune contraddittorio per la consapevolezza dei danni arrecati alla salute dei residenti e all’ambiente avrebbe sospeso l’autorizzazione già rilasciata e avviato contestualmente un procedimento di riesame in occasione del quale è stato individuato un luogo diverso ove installare la stazione radio base, così ingenerando un legittimo affidamento in capo ai ricorrenti con riguardo all’esito negativo del procedimento di secondo grado”. Circostanza a cui il TAR risponde: “In primo luogo, l’intervenuta sospensione dell’originaria autorizzazione costituisce una circostanza meramente allegata, ma non provata dalla parte ricorrente, né risulta che il Comune avesse “fermato i lavori””.
Il ricorso, quindi, è stato considerato “infondato” e, quindi, è stato respinto così come è stata respinta anche la domanda risarcitoria. I lavori, quindi, possono andare avanti.