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| 03 agosto 2023, 17:41

Imperia, Riviera Trasporti: ok del tribunale all'omologa del concordato

Futuro più roseo nonostante i continui disservizi

Imperia, Riviera Trasporti: ok del tribunale all'omologa del concordato

Il tribunale di Imperia ha omologato il concordato concernente il piano di risanamento economico-finanziario presentato da Riviera Trasporti.

La società imperiese di trasporto pubblico locale, che fra gli azionisti annovera la Provincia può guardare al futuro con maggiore tranquillità nonostante i problemi che stanno che stanno riducendo notevolmente la qualità del servizio. Sotto le decisioni prese in riferimento alla omologa.

Con riferimento al passivo concordatario, la società trasmetterà ai Commissari Giudiziali, entro 90 giorni, l'elenco dei creditori, con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione; ricevute le eventuali osservazioni dei Commissari Giudiziali, ed operate le eventuali rettifiche, la Società provvederà al deposito dell’elenco in cancelleria ed alla sua trasmissione ai Commissari Giudiziali;
- per la liquidazione degli immobili prevista dal Piano concordatario, il Liquidatore Giudiziale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai Commissari Giudiziali e al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- il Liquidatore Giudiziale individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione, in ogni caso, del parere dei Commissari Giudiziali e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- il Liquidatore terrà informati i Commissari Giudiziali, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni semestrali al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza;

- le somme ricavate dalla liquidazione e qualsiasi altro importo incassato anche per cauzione, spese o altro titolo, verranno versati sul conto corrente aperto dai Commissari Giudiziali, per essere successivamente ripartiti in favore dei creditori secondo le previsioni di cui appresso; ciò in considerazione della larga prevalenza, ai fini del fabbisogno concordatario, dei flussi derivanti dalla continuità rispetto ai ricavi attesi dalla liquidazione degli immobili;
- ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto;
- con riferimento alle disponibilità liquide alla data di omologazione, la Società provvederà a trasferire sul Conto Corrente della Procedura, entro 30 giorni dalla data di omologazione, le giacenze dei propri conti correnti bancari o postali eccedenti l'importo di un milione di euro; per le somme giacenti su conti correnti oggetto di pignoramento entro il termine di 60 giorni dalla data di omologazione verrà impartita all'istituto terzo pignorato disposizione di trasferimento, affinché provveda all'esecuzione contestualmente allo svincolo; la società si attiverà per rivolgere le opportune istanze volte a far dichiarare l'improcedibilità, in forza della intervenuta omologazione, delle procedure esecutive pendenti promosse da creditori concorsuali;
- con riferimento all'incasso dei crediti indicati nel Piano, la società provvederà alla canalizzazione dei pagamenti sul Conto Corrente della Procedura; le somme direttamente incassate dalia società in pagamento, anche parziale, dei crediti in questione verranno trasferite dalla medesima sul Conto Corrente della Procedura, entro 7 giorni dall'incasso; con riferimento ai flussi della continuità, la Società provvederà a trasferire sul Conto Corrente della Procedura le somme giacenti sui propri conti correnti bancari o postali eccedenti l'importo di un milione il 1° ottobre e 1° aprile di ciascun anno; la Società provvederà anche al versamento sul Conto Corrente della Procedura delle somme ulteriori necessarie per dare esecuzione ai riparti in favore dei creditori, in ottemperanza ai termini di pagamento previsti dalla proposta;
- con riferimento al riparto in favore dei creditori, le somme via via realizzate e quelle rivenienti dai flussi destinati ai creditori secondo le previsioni della proposta concordataria, verranno distribuite sulla base di piani di riparto predisposti dalla Società, sotto la vigilanza dei Commissari Giudiziali e depositati in Cancelleria; i pagamenti in esecuzione del piano di riparto verranno effettuati dai Commissari con le risorse giacenti sul Conto Corrente della Procedura e potranno essere eseguiti anche con l'ausilio della Società dal Conto Corrente della Procedura, tenuto conto della tipologia e del numero dei creditori coinvolti;
- con riferimento alle transazioni e ad ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione che siano di valore superiore a 100.000 euro la Società dovrà munirsi del parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, dando al contempo previa informazione, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato; con riferimento agli obblighi informativi, la Società dovrà redigere:
- un piano gestionale annuale (budget, piano assunzioni e piano investimenti), da inviare ai Commissari Giudiziali entro il 31 marzo dell'anno al quale il medesimo si riferisce;
- una relazione semestrale (al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno) sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari, sui livelli d'indebitamento, sulla situazione dell'organico e sulle operazioni di maggior rilievo, da inviare ai Commissari Giudiziali entro 60 giorni dalla chiusura del trimestre. La relazione dovrà anche contenere: un'analisi dei principali scostamenti tra dati consuntivi e Piano concordatario, con indicazione delle cause degli stessi e delle azioni correttive da sviluppare; evidenza di qualunque fatto e/o evento in grado di condizionare negativamente le previsioni del Piano concordatario e delle correlate iniziative correttive da attivare.

Manda ai Commissari Giudiziali di formulare istanza di nomina del Comitato dei Creditori, previa acquisizione di dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica da parte dei medesimi. Riserva al Giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori. Entro novanta giorni dall'integrale esecuzione del concordato di cui daranno atto i Commissari Giudiziali, la società depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali.

I Commissari dovranno accertare inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, ne daranno comunicazione, oltre che al Giudice delegato, a tutti i creditori concorsuali per l'eventuale iniziativa a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato.

Diego David

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