Attualità - 12 luglio 2023, 14:54

Sanremo: contenzioso tra Comune e Fratarcangeli per gli Scuolabus, palazzo Bellevue condannato

Dovrà pagare 15mila euro di danni più 6.000 di spese processuali

Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso della ‘Fratarcangeli Cocco’, azienda che si occupa di trasporti e che ha come sede Frosinone, che si era aggiudicata il bando per il servizio di Scuolabus Sanremo.

Lo stesso Tar ha condannato il Comune di Sanremo al risarcimento del danno patito dalla ‘Fratarcangeli’, che aveva partecipato alla gara centralizzata indetta dalla Regione Liguria, mediante Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), per la stipula di un accordo quadro relativo al servizio di trasporto scolastico per il triennio 2022-2024 a favore di vari Comuni liguri suddivisi in nove Lotti.

Il Comune aveva stimato 150.000 km annui di percorrenza degli automezzi del servizio di scuolabus, fissando il costo chilometrico a 3,34 euro/Km da porre a base d’asta (pagina 13), con un compenso base di euro 501.000 annui (euro 3,34 x Km 150.000). La Fratarcangeli aveva presentato un’offerta per il servizio con percorrenza di 150.000 Km annui offrendo un costo chilometrico di 3,24 euro/Km. (3% di ribasso), per un importo complessivo annuo di euro 486.000 (euro 3,24 x Km 150.000). Al secondo posto c’era la Riviera Trasporti con l’offerta di svolgere il servizio verso un compenso annuo di 496.500 (euro 3,31 x Km 150.000).

Per quanto riguarda il Comune di Ventimiglia (l’altra amministrazione compresa nel Lotto 1) l’azienda ha regolarmente iniziato ad effettuare il servizio. Decisamente più problematico è stato il rapporto con il Comune di Sanremo che, dopo una serie di ritardi e incomprensioni, aveva deciso di affidare il servizio nuovamente alla Rt.

Il ricorso della ‘Fratarcangeli’ è stato considerato fondato dal Tar, accogliendo in primis l’illegittimità sotto vari profilo della determina dirigenziale del Comune. Sarebbe infatti viziato da errore di fatto per avere ritenuto sussistente un'ipotesi di inadempimento che, in realtà, non sussiste perché non può essere obbligata ad eseguire un servizio avente un oggetto ed un corrispettivo ridotti a circa il 27% del valore previsto nell’accordo quadro.

Secondo il tribunale è stato lo stesso Comune che, con plurime comunicazioni e diffide inviate alla ‘Fratarcangeli’ nel settembre 2022, ha manifestato la volontà di aggiudicare il servizio previsto dall’accordo quadro e, pertanto, avrebbe dovuto coerentemente rispettarne gli elementi essenziali senza stravolgerne l’oggetto oltre la fisiologica riduzione sopra indicata. Infine, sempre secondo il Tar, lo stesso Comune era perfettamente consapevole della non remuneratività dell’aggiudicazione del servizio proposto, tanto che, quando ha affidato in via diretta il servizio alla controinteressata Riviera Trasporti, ha applicato una remunerazione di euro 446.432,55, quasi tre volte superiore al compenso proposto alla ricorrente e allineato con le condizioni proposte dalla ricorrente medesima in relazione all’Accordo quadro (euro 486.000 fino a 150.000 Km).

Il tribunale genovese ha così condannato il Comune al risarcimento del danno in forma specifica mediante affidamento del servizio per anni pari a quelli oggetto del bando di gara per la stipula dell’accordo quadro. Una richiesta che però non può essere accolta, perché fuori dalle ipotesi previste dalla legge. L’azienda laziale ha chiesto il risarcimento di 15.664 euro oltre alle spese processuali pari a 6.000 euro.