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Politica | 26 aprile 2023, 22:13

Ventimiglia, riammessa la lista 'Scullino sindaco'. L'ex primo cittadino: "Attendiamo l'esito degli altri due ricorsi"

Nel suo quartier generale Scullino dichiara: "Prima di esultare attendiamo l'esito degli altri due ricorsi, ma c'è fiducia, non riusciamo a stare seduti".

Ventimiglia, riammessa la lista 'Scullino sindaco'. L'ex primo cittadino: "Attendiamo l'esito degli altri due ricorsi"

Gaetano Scullino sarà un candidato a Sindaco alle prossime elezioni Amministrative di Ventimiglia. Lo ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato emessa in serata. L’ultimo grado di giudizio ha infatti rifondato la sentenza emessa dal Tar di Genova.

"Non è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale della lista risultando una valida sottoscrizione delle firme richieste dalla legge per la presentazione della lista", lo scrivono i giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato a proposito del ricorso presentato dal candidato sindaco Gaetano Scullino in merito alla esclusione delle sue tre liste per un vizio di forma legato all'autenticazione delle firme da parte dell'avvocato Roberto Cotta

La decisione riguarda la lista 'Scullino sindaco", per le altre due liste escluse, trattandosi di ricorsi distinti si attende il pronunciamento. Nel suo quartier generale Scullino dichiara: "Prima di esultare attendiamo l'esito degli altri due ricorsi, ma c'è fiducia, non riusciamo a stare seduti". 

Nel suo quartier generale Scullino dichiara: "Prima di esultare attendiamo l'esito degli altri due ricorsi, ma c'è fiducia, non riusciamo a stare seduti".

L’appello si fondava su tre motivi. Il primo contestava il mancato riconoscimento della situazione di incompatibilità in cui si trova uno dei componenti della Sottocommissione elettorale. Infatti è stata contestata innanzitutto la legittimità della delibera di cui al verbale n. 39 del 15 aprile 2023 cui ha partecipato il membro che si trovava in una condizione di incompatibilità. Una situazione che è stata riconosciuta anche dalla stessa Sottocommissione che nei provvedimenti successivi ha evitato di far partecipare il signor Ramella, ma ciò non ha sanato l’illegittimità compiuta poiché i verbali 46 e 56 sono meramente confermativi della decisione assunta alla presenza del membro incompatibile.

Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle autenticazioni effettuate dall’avvocato Cotta affermando che l’art. 14, comma 1, L. 53/1990 non prevede alcun requisito di forma in punto di comunicazione all’Ordine di appartenenza né autorizzazione; l’unico onere è quello della preventiva comunicazione all’ordine di appartenenza della disponibilità a svolgere la funzione di certificatore. Lo stesso ordine professionale non ha imposto alcuna formalità in merito. La comunicazione della disponibilità era avvenuta verbalmente all’ordine degli Avvocati di Imperia il 14 marzo come confermato dal presidente del Consiglio dell’Ordine di Imperia che ha altresì precisato che il mancato inserimento sul sito Internet della disponibilità dell’avvocato Cotta è dipesa da un mero disguido.

Il terzo motivo evidenzia la violazione dell’art. 14 l. 53/1990 in quanto la norma prevede la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. In tutti gli altri casi le irregolarità debbono ritenersi sanabili, anche in ossequio al principio del favor partecipationis.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, l’appello è fondato: “Il primo motivo non può essere accolto in quanto la persona che versava in una situazione di incompatibilità non ha sottoscritto l’atto che ha determinato l’esclusione: i verbali 46 e 56 non sono meramente confermativi della decisione assunta alla presenza del membro incompatibile, ma costituiscono una nuova valutazione compiuta da un collegio diversamente composto e che aveva eliminato il motivo di invalidità dell’atto che è comunque giunta alla medesima conclusione. Il secondo motivo è, invece, fondato. La possibilità per gli avvocati che si dichiarano disponibili di poter autenticare le firme in aggiunta ad una serie di pubblici ufficiali che già potevano esercitare questa funzione è stata prevista dall’ordinamento per ampliare il novero dei soggetti abilitati ad effettuare le autenticazioni richieste dai procedimenti elettorali favorendo la possibilità per tutti coloro che volessero esercitare i diritti di elettorato passivo di reperire un pubblico ufficiale che consenta di effettuare le autenticazioni che debbono avvenire entro un arco di tempo limitato. Dal momento che la possibilità per l’avvocato di procedere all’autenticazione delle firme dipende esclusivamente dalla sua volontà, la forma attraverso cui tale disponibilità deve essere manifestata è assolutamente libera dal momento che non è richiesta alcuna forma di autorizzazione. Pertanto la circostanza che l’avvocato Cotta abbia fatto presente verbalmente tale disponibilità il 14 marzo 2023, come risulta dalla mail mandata successivamente all’Ordine degli avvocati di Imperia in data 15 aprile 2023, non inficia in alcun modo la validità delle firme raccolte. La norma prevede, però, anche la pubblicazione sul sito Internet dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato di tale intervenuta possibilità di avvalersi dell’avvocato in questione per le autenticazioni delle firme in materia elettorale. Ma tale pubblicazione non ha valore costitutivo come affermato nella sentenza ma ha efficacia meramente notiziale, come sostenuto dagli appellanti, perché lo scopo di tale pubblicazione è far conoscere a tutti della possibilità di avvalersi dell’avvocato il cui nome viene pubblicato per le autenticazioni richieste dalla legge”.

“Non appare coerente con la ratio legis – prosegue il Consiglio di Stato - sostenere che un soggetto come l’ordine degli avvocati, che non ha nessuna possibilità di influire sulla decisione di un suo iscritto di rendersi disponibile all’autenticazione delle firme, possa influire su tale disponibilità non pubblicando la notizia sul sito Intenet. Nel caso di specie la mancata pubblicazione è dipesa da un disguido con il Consiglio dell’Ordine che non ha preso atto della manifestazione di volontà del suo iscritto provvedendo alla pubblicazione. In conclusione l’avvocato Cotta era legittimato a raccogliere le firme in base alla sua mera disponibilità in tal senso, non pregiudicata dalla mancata comunicazione ‘erga omnes’ di questa possibilità attraverso il sito Internet del suo ordine professionale. Pertanto non è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale della lista risultando una valida sottoscrizione delle firme richieste dalla legge per la presentazione della lista. Il terzo motivo può considerarsi assorbito”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso.

Diego David

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