Politica - 22 aprile 2023, 18:32

Ventimiglia: Gaetano Scullino reagisce al Tar, presenta due documenti e firma il ricorso al Consiglio di Stato

Con la lettera del presidente del Consiglio nazionale Forense e una nuova lettera dell'avvocato Roberto Cotta. Il ricorso partirà lunedì

Dopo la decisione del Tar di Genova, che ha bocciato (QUI) i ricorsi delle tre liste presentate a Ventimiglia a sostegno del candidato a Sindaco Gaetano Scullino, lo staff dell’ex primo cittadino frontaliero torna all’attacco, con il ricorso al Consiglio di Stato, presentando una lettera inviata dal presidente del Consiglio nazionale Forense, Maria Masi nel 2021, a tutti i presidenti degli ordini locali degli avvocati.

Nella lettera il presidente evidenziava la modifica dell’art. 16 bis della legge n° 120 del 2020 di conversione del cosiddetto ‘decreto semplificazioni’ che ha modificato l’art. 14 della legge n° 53 del 1990 inserendo gli avvocati ‘che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza’ tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti (sia dunque per le Camere, che per Regioni ed enti locali) ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta firme per la presentazione di referendum abrogativi.

“Si tratta di un’innovazione significativa – scriveva il presidente Masi - che per un verso semplifica le procedure elettorali e referendarie valorizzando la funzione sociale dell’avvocato e, per altro, costituisce un altro precedente utile a rafforzare il ruolo sussidiario della nostra professione, dopo alcuni riconoscimenti già operati dal legislatore; ci si riferisce in particolare alle prescrizioni in base alle quali il contratto di convivenza può essere stipulato sia per atto di notaio, sia tramite scrittura privata autenticata dall’avvocato”.

In un passaggio della lettera, lo staff di Scullino sottolinea come sia scritto: “L’unico onere che la normativa prescrive è quello della previa comunicazione all’ordine di appartenenza: la dichiarazione non richiede formalità particolari, ma solo la manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione in oggetto”.

E’ molto probabile, quindi, che in funzione della comunicazione fatta a metà marzo dell’avvocato Roberto Cotta (che ha autenticato le firme delle tre liste). Lo stesso legale ha oggi inviato una lettera, nella sottolinea la comunicazione del 14 marzo al collega Giovanni Cicerano (membro del Consiglio dell’ordine imperiese), chiedendo chiarimenti in merito al contenuto della comunicazione e le modalità di trasmissione: “L’avvocato Cicerano – scrive Roberto Cotta – ha contattato subito il presidente dell’Ordine, Giancarlo Giordano, il quale rispondeva che non era necessaria alcuna comunicazione scritta, in considerazione dell’intervenuta modifica delle disposizioni legislative”.

Nelle tre sentenze (una per ogni lista) il Tar evidenzia invece come, nel caso valutato, non era presente agli atti, né alla data di autenticazione delle sottoscrizioni, né a quella di adozione della deliberazione sulla esclusione della lista, la prova della preventiva comunicazione, con atto di data certa, della disponibilità dell’avvocato Roberto Cotta ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali. Non c’era, soprattutto, la preventiva pubblicazione del suo nominativo sul sito internet istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, sito che, peraltro, già disponeva di una sezione dedicata all’apposito elenco. Secondo il Tar non può essere possibile la rettifica ‘ora per allora’ dell’elenco degli avvocati abilitati alle autenticazioni, operata il 17 aprile scorso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia, su di un atto che porta ancora la dicitura ‘aggiornato al 7 aprile 2023’.

Il Tar, nella sentenza, ha anche evidenziato come secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio del soccorso istruttorio non trova applicazione nel procedimento elettorale, atteso che ‘la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume (…), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (…) non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale’.

Una vicenda destinata a proseguire nel tempo, anche se ovviamente serve una decisione veloce visto che la campagna elettorale è in atto e manca poco meno di un mese alle elezioni.