“Il Comune riconosce all’impegno profuso nello studio un profondo significato sociale, volendo valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti imperiesi, con incentivazione al proseguimento del proprio percorso formativo oltre la soglia dell’obbligo, così da favorire la crescita culturale complessiva dell’intera Comunità”, Con queste premessa premessa contenuta nell'articolo 1 del relativo regolamento l’assessorato ai Servizi socio-educativi del Comune di Imperia ha istituto le Borse di studio per merito scolastico intitolandole alla concittadina Maria Pellegrina Amoretti, prima donna italiana a laurearsi in Giurisprudenza all’Università di Pavia nel 1777.
La pratica con il relativo regolamento sarà illustrata dall’assessore aLuca Volpe nella seduta in programma venerdì 29 aprile, “prevedendo -si legge nella delibera - uno specifico stanziamento per l'assegnazione delle stesse, nella consapevolezza che, di anno in anno, la valorizzazione delle eccellenze potrà offrire esempi concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti”.
Maria Pellegrina Amoretti nacque ad Oneglia il 12 maggio 1756 dove morì il 14 ottobre del 1787. È È ricordata per essere stata la terza donna laureata d'Italia dopo la veneziana Elena Lucrezia Cornaro e dopo la bolognese Laura Bassi. Fine letterata e donna di profonda cultura, morì poco più che trentenne. È stata autrice di un trattato sul diritto delle doti dal titolo Tractatus de jure datium apud romanos. Nipote del letterato e scienziato Carlo Amoretti, a 12 anni parlava le due lingue classiche, latino e greco, e a quindici anni discuteva di filosofia e fisica. Studiò giurisprudenza sui libri del fratello maggiore. Nonostante l'indubbio valore, trovò notevole difficoltà nel laurearsi a causa della condizione femminile. Dopo essere stata rifiutata dall'Università di Torino, si laureò a ventuno anni in Ragion Civile (Iure utroque, all'Università di Pavia il 25 gennaio 1777, riuscendo infine ad ottenere il riconoscimento legale del suo dottorato grazie ad una serie di tesi, una delle quali concerneva la figura di Beatrice d'Este. Riconoscimenti per il valore del suo dottorato furono un dottorale anello, una ricca ciarpa con incisa la frase Ob juri scientiam Academia Ticinensis dat libenter merito e una corona di lauro.
Di seguito il regolamento
Art. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI
1. I beneficiari sono gli studenti che abbiano frequentato con profitto le Scuole cittadine, statali o paritarie, secondarie di 1° o 2° grado.
2. Possono concorrere all’assegnazione gli studenti che, alla data di emanazione del bando di concorso:
a) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Imperia;
b) siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi o abbiano acquisito la maturità nell’ultimo anno scolastico concluso;
c) abbiano conseguito una votazione nell’ultimo anno scolastico concluso, come
segue:
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media)
– voto pari o superiore 9/10;
Scuola secondaria di 2° grado (I, II, III IV anno) - media uguale o superiore
a 9/10 allo scrutinio finale;
Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2°
grado (ex maturità): votazione finale pari o superiore a 90/100.
Art. 3 – BANDO DI CONCORSO
1. Il bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di studio sarà pubblicato all’Albo
Pretorio on line e sul Sito internet del Comune di Imperia, nonché attraverso ogni
altro strumento di comunicazione che l’Amministrazione Comunale dispone e che
ritiene opportuno attivare.
2. Il bando è pubblicato ogni anno entro il mese di settembre.
3. Nel bando di concorso sono indicati i termini ultimi per la presentazione delle
domande di partecipazione, nonché le modalità di inoltro delle stesse.
4. Le borse di studio possono essere finanziate anche da Soggetti terzi, mediante propria
contribuzione. In tal caso se ne darà atto nel bando di concorso. I Soggetti terzi
potranno, altresì, incrementare numericamente e/o economicamente le borse di studio
da assegnare agli studenti inseriti nella graduatoria degli aventi diritto.
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –
ESCLUSIONI – CONTROLLI
1. La domanda di partecipazione all’assegnazione di borsa di studio deve essere
inoltrata al Comune di Imperia entro il termine fissato nel bando di concorso,
mediante apposito modulo reperibile anche sul Sito comunale. Nel caso di studenti
minorenni la stessa deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale.
2. La domanda deve riportare:
a) le generalità dello studente;
b) l'Istituto scolastico frequentato, classe conclusa e votazione conseguita nell’ultimo
anno scolastico come specificato all’art. 2.
3. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di compiere tutti gli accertamenti, anche a
campione, che ritiene più opportuni in ordine alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati. Fermo restando quanto previsto in materia di
responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione mendace.
4. Sono escluse dal concorso le domande pervenute fuori termine, oltre quelle
incomplete o riportanti dati non veritieri, a seguito della verifica di cui al precedente
comma.
Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
E' istituita una Commissione giudicatrice composta da:
Sindaco (Presidente) o suo delegato;
due componenti designati dalla maggioranza;
un componente designato dalla minoranza;
un docente designato dal Sindaco.
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta comunale.
La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascun candidato e forma le tre
graduatorie di cui al successivo art. 7, trasmettendo gli atti alla Giunta comunale per i
provvedimenti di competenza.
ART. 6 – SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente in forza al
competente Assessorato ai Servizi ed Attività Educative dell'Ente.
Il Segretario, oltre che a redigere i verbali delle sedute della Commissione, deve svolgere, in
concerto con il Presidente della Commissione, tutti i compiti propedeutici ed esecutivi degli
atti della Commissione nonché ogni altro adempimento amministrativo e contabile disposto
dal presente Regolamento.
ART. 7 - GRADUATORIE
Le domande, corredate dai documenti di cui all’art. 4, vengono esaminate dalla
Commissione giudicatrice che procederà a redigere tre graduatorie relative rispettivamente
a:
• esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
• scuola secondaria di 2° grado (dal I al IV anno);
• esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado.
Le graduatorie, formate sulla base del merito, vengono redatte in ordine decrescente di
votazione riportata.
A parità di valutazione, prevale il minor reddito familiare certificato da dichiarazione ISEE.
In caso di ulteriore parità si divide ex-equo la borsa.
Art. 8 – ECONOMIE
Nel caso in cui il numero dei beneficiari di una graduatoria sia inferiore a quello delle borse di studio messe a bando, la Giunta Comunale, con proprio atto, ridetermina per
compensazione l’entità numerica delle borse di studio delle altre graduatorie, fermo
restando il vincolo dei requisiti di cui al precedente art. 2.
Qualora ciò non sia possibile, la Giunta destinerà l’importo non assegnato per progetti
scolastici.
Art. 9 – CONSEGNA BORSE DI STUDIO
Le borse di studio sono consegnate formalmente dal Sindaco, unitamente agli eventuali
sponsor, durante una cerimonia pubblica.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi della normativa vigente.