Scattano i primi provvedimenti disciplinari per i sanitari no vax. In provincia di Imperia 17 Oss, in forza ad alcune residenze per anziani, sono stati sospesi dal servizio per non essersi sottoposti al vaccino anti-covid così come previsto dalla legge varata in seguito al decreto emanato dal Governo nell'aprile scorso.
L'Asl 1 imperiese, dopo le 'lettere di richiamo' ha infatti inviato le rispettive comunicazioni alle varie direzioni delle strutture. Oltre alla sospensione del lavoro, che è immediata, è previsto anche lo stop dello stipendio.
Così come prevede la norma in materia, chi decide di non vaccinarsi può vedersi modificata la mansione e non essere quindi a contatto con i pazienti, ma in questo caso specifico per la figura degli operatori socio-sanitari non è possibile un altro tipo di attività. Adesso i sospesi possono decidere, entro il 31 dicembre, di sottoporsi alla vaccinazione ed essere così reintegrati.
Questi sono solo i primi provvedimenti, in ordine cronologico, intrapresi dall'azienda sanitaria locale. Nelle prossime settimane, ma anche prima, la sospensione graverà su altre figure professionali in quanto le varie Asl provinciali hanno ricevuto l'elenco da Alisa delle persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale.
In molti si sono uniti al ricorso, avanzato al Tar della Liguria, contro l'obbligo vaccinale. Il 6 ottobre si terrà l'udienza di merito del Tar per i sanitari liguri 'no vax'. Il ricorso è stato presentato da 400 persone, tra medici, infermieri, Oss e personale sanitario vario, che lavora nei distretti delle Asl provinciali. Il ricorso, presentato dall'avvocato Daniele Granara, ha lo scopo di sospendere in via cautelativa l’obbligo di vaccinazione, così come disposto dal decreto legge varato il primo aprile scorso che, di fatto, che ha reso obbligatoria l'immunizzazione per chi lavora nel settore sanitario.
"Il ricorso si fonda sulla illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, è riportato nell’atto del legale Granara, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista temporale, la sperimentazione eseguita”.
L’obbligo di vaccinazione quindi, per i ricorrenti è applicativo “di una disposizione legislativa violativa del diritto europeo, incostituzionale e lesiva del diritto inviolabile di libertà di scelta, di prevenzione e di cura, tanto più a fronte dell’assenza di garanzia di sicurezza ed efficacia (…) È noto che - è riportato sempre nell’atto- il breve tempo di cui si sono potute giovare le case farmaceutiche per gli studi, la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali oggi disponibili non ha consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza ed efficacia dei vaccini medesimi, che devono assistere ad ogni prestazione sanitaria imposta. Diversi studi e le stesse case farmaceutiche produttrici dei sieri vaccinali riconoscono, infatti, da un lato, che non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell’efficacia preventiva, dall’altro, che non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini”.