/ Economia

Economia | 26 gennaio 2021, 07:00

Fatture alla Pubblica Amministrazione: quando si rischia il rifiuto?

Semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione: è nata per soddisfare tali esigenze, la fatturazione elettronica.

Fatture alla Pubblica Amministrazione: quando si rischia il rifiuto?

Semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione: è nata per soddisfare tali esigenze, la fatturazione elettronica. L’Italia è stata tra i primi paesi europei ad introdurre l’e-fattura, capace in poco più di un decennio di inserirsi nella quotidianità di contribuenti, imprese e Pubblica Amministrazione. Prima come possibilità, ad oggi come obbligo davvero per (quasi) tutti.

In questo tempo, le novità non sono di certo mancate: le prime norme sono state affinate, con Decreti emanati progressivamente con maggiore precisione e puntualità. Un passo in avanti sempre, per rendere la burocrazia più snella e vicina alle persone.

Insieme alla normativa tanta strada è stata fatta anche dai servizi ad hoc, tra soluzioni per la fatturazione elettronica gratuita e sofisticati software per la gestione, l’emissione e l’archiviazione delle e-fatture.

Le motivazioni di rifiuto previste dal Decreto n. 132/2020

Uno degli ultimi Decreti, in vigore dal 6 novembre 2020 e firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, definisce “le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con lo scopo di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate”.

Come si legge nel testo del documento, a partire dalla data del 6 novembre dello scorso anno, sono cinque le motivazioni che possono portare la Pubblica Amministrazione a non accettare la fatturazione elettronica. Eccole riportate di seguito:

 

  1. Fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento
  2. Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura
  3. Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci
  4. Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci
  5. Omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali

Quando si verifica uno di questi casi, dunque, le amministrazioni pubbliche avranno l’obbligo di motivare l’esito del rifiuto inserendo nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni riportate sopra.

La novità introdotta consentirà di “efficientare il processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle amministrazioni pubbliche e velocizzare il processo di pagamento agli operatori economici che forniscono beni e servizi”, come si legge sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

I nuovi codici della fattura elettronica

A proposito di aggiornamenti, dal primo gennaio 2021 sono entrati in vigore i nuovi codici del tracciato XML della fattura elettronica. 

Secondo quanto predisposto dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, a cui si aggiungono le modifiche del 20 aprile 2020, dal principio del nuovo anno il Sistema di Interscambio accetta unicamente quei documenti che rispettano le ultime specifiche tecniche.

Nello specifico, nel testo si legge che:

 

  • Cambiano i codici che identificano la tipologia del documento, passati da 7 a 18
  • Mutano i codici di dettaglio circa la natura dell’operazione, aggiornati da 7 a 21

Viene introdotta la possibilità di inserire in fattura sia ritenute d’acconto sia di tipo previdenziale.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium