/ Politica

Politica | 09 maggio 2019, 13:54

Sanremo: esposto della Lega Ligure contro la candidabilità di Sergio Tommasini che risponde "Basta con le azioni denigratorie e gli insulti, voglio occuparmi dei problemi della città"

Secondo la Legge menzionata da Marco Siccardi, Tommasini si sarebbe dovuto dimettere 24 mesi prima della candidatura. Il candidato risponde seccamente: "Sarebbe interessante sapere chi è l’effettivo mandante di questi esposti privi di qualsiasi fondamento giuridico”.

Sanremo: esposto della Lega Ligure contro la candidabilità di Sergio Tommasini che risponde "Basta con le azioni denigratorie e gli insulti, voglio occuparmi dei problemi della città"

Il presidente della Lega Ligure, Marco Siccardi, ha presentato un esposto nei confronti del candidato a Sindaco di Sanremo, Sergio Tommasini. Nella missiva, protocollata questa mattina in Comune a Sanremo (e quindi resa pubblica), il presidente della Lega Ligure chiede al Segretario generale di palazzo Bellevue, di verificare la compatibilità della candidatura di Tommasini, alla carica di Sindaco.

Nell’esposto viene enunciato il Decreto Legge n° 39 dell’8 aprile 2013, nel quale è stabilità la inconferibilità delle cariche elettive negli enti pubblici territoriali, per l’amministratore di un ente privato da essi finanziato o regolato. “Ricordiamo – scrive Siccardi – che la discarica ed il biodigestore sorgono sul territorio comunale di Sanremo e, pertanto il Comune regola l’attività della Idroedil”. La Legge menzionata da Siccardi riguarda anche attività di produzione di beni e servizi a loro favore, qualora non vengano date le dimissioni 24 mesi prima della presentazione della candidatura ad amministratore pubblico dell’ente.

“Lo stesso Decreto Legge – prosegue Siccardi - stabilisce l'incompatibilità tra la carica di amministratore dell'ente pubblico conferente o regolatore e quella di amministratore di un ente di diritto privato da esso finanziato regolato. Alla ‘Idroedil’ è stato appaltato da porte del Comune di Sanremo, il servizio di smaltimerito dei rifiuti solidi urbani e Sergio Tommasini è stato Amministratore Unico della società fino all’aprile scorso, data in cui si è dimesso. Era però scaduto il termine di legge di ventiquattro mesi stabilito per non incorrere nella inconferibilità della carica in oggetto”.

Siccardi, inoltre, punta l’indice anche sulle cariche che Tommasini ha ancora adesso, dopo le dimissioni da Idroedil: “Risulta tuttora Amministratore Unico di quattro società partecipate dalla Idroedil – va avanti il presidente della Lega Ligure - incaricate di svolgere attività oggetto dell'appalto concessole dal Comune di Sanremo. Si tratta delle società: ‘Sunchem Holding’, ‘Project Energy Ltd’, ‘PRTI Incorporated’ e ‘Idroedil Trading Namibia'. L’articolo 63 (comma 2) del Testo Unico per gli Enti locali del 18 agosto 2000, stabilisce che la carica di Sindaco risulta incompatibile con quello di amministratore di un soggetto di Diritto Privato, titolare di appalti concessi dal rispettivo Comune”.

Siccardi termina evidenziando il contenzioso presente al Tar della Liguria, tra la ‘Idroedil’ ed il Comune di Sanremo in merito a presunti abusi edilizi commessi dalla Società, nel caso sollevato nei mesi scorsi dal Movimento 5 Stelle e riguardante il piazzale sul Rio Ciuvin. “In base a tutto questo – termina Marco Siccardi – chiediamo al Segretario Generale del Comune di verificare la sussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di Sergio Tommasini, alla carica di Sindaco a cui è candidato”.

“Ho letto l’esposto di tale Marco Siccardi e vedo, con il sorriso, che prosegue l’attività denigratoria di coloro che fanno campagna elettorale senza contenuti”. E’ giunta immediata la risposta del candidato a Sindaco Sergio Tommasini, all’esposto presentato questa mattina in Comune.

“Devo premettere che l’esposto contiene dei riferimenti normativi erronei: il 39/2013 è un D.lgs e non un D.L., ma soprattutto non esiste l’art. 43 ivi citato. Al pari, il TUEL è il Dlgs 267/2000 e non il 268/2000. Ciò premesso, sotto il profilo giuridico l’esposto sostiene tesi non condivisibili. Il D.lgs 39/2013, all’art. 4, prevede quanto segue: ‘1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

“Per quanto concerne il primo presupposto – prosegue Tommasini - Idroedil non rientra nella definizione di ‘enti di diritto privato regolati o finanziati’: questi sono definiti all’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto come ‘le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico’:
1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”.

“Idroedil – va avanti Tommasini - è una società interamente privata, quindi non ricorre il presupposto sub 2. Inoltre non ricorre nessuno degli incarichi di cui alle lettere a, b e c di cui sopra, in quanto l’incarico di Sindaco rientra nella diversa definizione di ‘componenti di organi di indirizzo politico’ di cui all’art. 1, comma 2, lett. f) del decreto. Per altro verso, l’art. 13 del decreto citato prevede l’incompatibilità tra componenti degli organi di indirizzo politico (in cui rientra il Sindaco) e amministratore di ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico. Premesso che si tratta di una incompatibilità e non di una inconferibilità (dunque di un mero obbligo di scelta tra le due cariche), secondo la definizione dell’art. 1, comma 2, lett. c), per tali ultimi enti si intendono ‘le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi’. Si tratta dunque di situazioni in cui l’Ente Pubblico esercita un controllo sulla società per partecipazione societaria o per rapporti contrattuali (patti para sociali) ovvero per poteri di nomina dei vertici, fattispecie che non ricorre tra il Comune di Sanremo e Idroedil, concessionaria diretta peraltro della Provincia di Imperia e non del Comune”.

“Da ultimo – termina Tommasini - con riguardo alle norme del TUEL (erroneamente) richiamate nell’esposto relative al contenzioso pendente, si tratta come chiarito più volte di incompatibilità e non di inconferibilità: dunque di un mero obbligo di scelta tra la carica di Sindaco e quella di amministratore, nel momento in cui le stesse venissero a coesistere. Spero di aver fornito i chiarimenti richiesti e non tollererò più attacchi fantasiosi nei miei confronti. Peraltro sarebbe interessante sapere chi è l’effettivo mandante di questi esposti privi di qualsiasi fondamento giuridico”.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium