Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del candidato sindaco di Sanremo Alessandro Condò in merito alle fondazioni di partecipazione nella riforma del terzo settore.
Le fondazioni di partecipazione nella riforma del terzo settore – d.lgs.117/17 -Alceste Santuari- 28/06/2018.
Tra gli ETS (Enti del Terzo Settore), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, l’art.4, comma 1 d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede anche “ le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”.
La prassi statutaria di questi ultimi due decenni ha contribuito a “riconoscere ” tra le forme fondazionali anche quelle di natura associativa, anche denominate come “fondazioni di partecipazione”. Come è noto, si tratta di fondazioni costituite non ad opera o per iniziativa di un singolo soggetto, sia esso persona fisica ovvero impresa, ma da più soggetti giuridici, tra cui enti pubblici e organizzazioni private, for profit e non profit.
La fondazione di partecipazione è una fondazione che si costituisce grazie ad un patrimonio di destinazione a struttura aperta. L’atto costitutivo, pertanto, è un contratto che può ricevere l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie.
Il modello organizzativo rappresentato dalla fondazione di partecipazione consente la compresenza di enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e ASL, Comune) e di soggetti privati (società e organizzazioni non profit), sia in veste di fondatori ovvero di soggetti aderenti in un momento successivo alla costituzione. I soggetti fondatori contribuiscono in modo significativo a dotare la fondazione dei mezzi necessari per raggiungere i propri scopi. Gli altri soggetti – istituzionali, investitori e aderenti – possono essere chiamati a versare somme di denaro una tantum o annuali ovvero mediante la prestazione di lavoro volontario ovvero mediante la donazione di beni materiali od immateriali .
Pertanto, le caratteristiche peculiari della fondazione di partecipazione sono sintetizzabili
come segue:
- è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro
- è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale
- permette la compresenza di soggetti pubblici e soggetti privati
- è dotata di proprio patrimonio, vincolato in modo perpetuo al perseguimento
delle finalità statutarie
- accanto al patrimonio iniziale, tipico requisito fondazionale, può prevedere che i soggetti partecipanti contribuiscano annualmente alla gestione attraverso
conferimenti ricorrenti nella misura da stabilirsi nello statuto
- persegue scopi di utilità sociale: a questo fine, può utilizzare tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica di diritto privato, tra cui spicca la possibilità di costituire /partecipare a società strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali
- è dotata di agilità e flessibilità gestionale;
- presenta un chiaro sistema di vincoli delle risorse disponibili e apportate al
perseguimento dello scopo.
La forma “fondazione di partecipazione”, intesa come modello organizzativo, risulta capace di realizzare una sintesi equilibrata tra esigenze di supervisione degli enti locali, esigenze di pubblicità dello scopo ed efficienza/efficacia dell’azione intrapresa. La fondazione di partecipazione costituisce dunque una soddisfacente sintesi organizzativa di più elementi: in essa, infatti, possono trovare collocazione e contribuire in modo significativo al proprio sviluppo privati, aziende, enti pubblici ed organizzazioni senza scopo di lucro.
Le caratteristiche giuridiche ed organizzative sopra brevemente richiamate permettono di comprendere come la fondazione di partecipazione trovi piena cittadinanza tra le forme di enti del terzo settore prescritte dal d. lgs. n. 117/2017. La fondazione di partecipazione potrebbe, in quest’ottica, anche decidere di assumere la denominazione di “ente filantropico” di cui agli artt. 37-39 del CTS ovvero – valutando molto attentamente la partecipazione (non maggioritaria e non ingerente) sia della P.A. sia dei soggetti privati lucrativi – decidere di assumere la veste di impresa sociale.
Alessandro Condò
Candidato Sindaco per Sanremo Libera