Politica - 08 maggio 2019, 10:04

Elezioni: Sanremo Libera propone le fondazioni di partecipazione nella riforma del terzo settore

Il punto di vista del candidato sindaco Condò

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del candidato sindaco di Sanremo Alessandro Condò in merito alle fondazioni di partecipazione nella riforma del terzo settore.

Le fondazioni di partecipazione nella riforma del terzo settore  – d.lgs.117/17 -Alceste Santuari- 28/06/2018.
Tra gli ETS (Enti del Terzo Settore), costituiti per  il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di  utilità sociale mediante lo svolgimento di una  o più  attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o  servizi, o  di mutualità o di produzione o scambio di  beni o servizi,  l’art.4,     comma  1 d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)  prevede  anche  “ le fondazioni e gli  altri enti     di carattere  privato diversi dalle società”.

La prassi statutaria di  questi ultimi due decenni ha  contribuito  a  “riconoscere  ” tra  le  forme  fondazionali  anche  quelle di natura associativa, anche denominate come “fondazioni di partecipazione”.  Come è noto,  si tratta di fondazioni costituite non ad opera o per iniziativa di  un  singolo soggetto, sia    esso persona fisica ovvero impresa, ma da  più soggetti giuridici, tra  cui  enti  pubblici  e organizzazioni private, for  profit e  non profit.

La fondazione di partecipazione è una fondazione che si costituisce grazie ad un patrimonio di destinazione a struttura aperta. L’atto costitutivo, pertanto,  è  un contratto che può ricevere  l’adesione di  altre  parti oltre  a quelle originarie. 

Il modello organizzativo rappresentato dalla fondazione di partecipazione  consente la compresenza di enti pubblici territoriali  (Regione, Provincia e ASL, Comune) e di  soggetti privati (società e organizzazioni non profit), sia in veste di fondatori ovvero di soggetti aderenti in un momento  successivo alla costituzione. I soggetti fondatori contribuiscono in modo significativo a dotare  la fondazione dei mezzi necessari per raggiungere i propri scopi. Gli altri soggetti  –  istituzionali, investitori  e aderenti – possono essere  chiamati a versare  somme di denaro una tantum o annuali  ovvero mediante la prestazione di  lavoro volontario ovvero  mediante la  donazione di beni  materiali od  immateriali  .
Pertanto,  le caratteristiche peculiari della fondazione  di  partecipazione sono sintetizzabili   
come segue:
- è persona giuridica  di  diritto privato senza fine di lucro
-
è  dotata di piena autonomia statutaria e gestionale
- permette la compresenza di soggetti
pubblici e soggetti privati
- è dotata di proprio patrimonio, vincolato in modo perpetuo al perseguimento   
delle finalità statutarie
- accanto al patrimonio iniziale, tipico requisito fondazionale, può prevedere che i soggetti partecipanti contribuiscano
annualmente alla gestione attraverso   
conferimenti ricorrenti  nella misura da
stabilirsi nello statuto
- persegue  scopi di utilità sociale:  a questo fine, può utilizzare tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica di diritto
privato, tra cui spicca la possibilità di  costituire  /partecipare a società strumentali alla realizzazione delle proprie finalità  istituzionali
-
è dotata di agilità e flessibilità gestionale;
-
presenta un chiaro sistema di  vincoli delle risorse disponibili e apportate al   
perseguimento dello scopo.
La forma “fondazione di partecipazione”, intesa come  modello organizzativo,  risulta capace di realizzare una  sintesi equilibrata  tra esigenze di supervisione degli enti locali,  esigenze di pubblicità dello scopo  ed efficienza/efficacia dell’azione intrapresa. La fondazione di partecipazione costituisce dunque  una soddisfacente sintesi organizzativa di più elementi:  in essa, infatti, possono trovare collocazione  e contribuire in modo significativo  al proprio sviluppo privati, aziende, enti pubblici  ed organizzazioni  senza scopo di lucro.    

Le caratteristiche giuridiche  ed organizzative sopra brevemente richiamate permettono  di  comprendere come la fondazione di partecipazione  trovi piena cittadinanza  tra  le forme  di enti del terzo settore  prescritte  dal d. lgs. n.  117/2017. La fondazione di partecipazione potrebbe, in quest’ottica, anche  decidere di assumere  la denominazione di  “ente  filantropico”  di cui agli artt. 37-39 del CTS ovvero – valutando molto attentamente  la partecipazione  (non maggioritaria e non  ingerente) sia della  P.A. sia dei  soggetti privati lucrativi – decidere di assumere  la veste di  impresa sociale.

Alessandro Condò
Candidato Sindaco per Sanremo Libera

C.P.E.