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Sanremo Ospedaletti | 11 aprile 2019, 12:22

Sanremo: è lecito pagare le bollette sui consumi presunti? La risposta di Amaie all’ordinanza della Cassazione

La segnalazione arriva dall’avvocato sanremese Fiorella Moret: “Le aziende fornitrici del servizio idrico possono chiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata”

La sede di Amaie in valle Armea

La sede di Amaie in valle Armea

Pagare le bollette per molti è ormai un gesto naturale, che si fa senza porsi troppe domande. E con la domiciliazione bancaria è ancor più invisibile, non sempre ci si sofferma sulla correttezza di ciò che stiamo pagando. Ma è lecito pagare basandosi sui consumi presunti?

La questione è stata sollevata dall’avvocato sanremese Fiorella Moret che, scrivendo alla nostra redazione, cita l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione numero 12870 del 22.5.2017 che ha sancito l’illiceità delle fatture basate sul cosiddetto consumo preventivo. “Le aziende fornitrici del servizio idrico, nella gestione della distribuzione dell’acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presunti - scrive l’avvocato Moret - in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata. Se nei contratti stipulati con gli utenti  è previsto che  la fatturazione sia basata sugli effettivi consumi, non può farsi riferimento a data presunti per la contabilizzazione delle spettanze, in ossequio alla natura sinallagmatica del contratto di somministrazione di acqua”.

In sintesi, stando alla citata ordinanza della Cassazione, si dovrebbe pagare solamente basandosi sul consumo reale, quindi sulla lettura del contatore, e non sulla presunzione di un consumo basato sullo storico di quell’utenza. Poniamo, per esempio, il caso di una tubatura guasta che perde acqua. A guasto esistente il consumo sarà ben più alto di quello a guasto riparato e, se la bolletta si basa sui consumi presunti dallo storico dell’utenza, non sarebbe quindi corretto che il cliente si trovasse a pagare le stesse cifre anche dopo aver eseguito i lavori.

Cosa ne pensa Amaie? L’abbiamo chiesto al presidente Gianluigi Pancotti, il  quale ci ha indirizzati a chi si occupa dei pagamenti. Ecco la risposta: “La questione come è stata posta al giornale è male espressa e falsa nelle conclusioni. Se si va a leggere il dispositivo della Cassazione, si evince come il ricorso sia instaurato contro un comune che, pur avendo installato i contatori, fatturava ai clienti dei consumi fissi a prescindere dalla effettività (in pratica applicando un minimo impegnato che per i domestici è fuori norma dal 2001). Nel nostro caso noi non applichiamo consumi "presunti" ma in acconto sulla base della Delibera ARERA 655 del 2015 (modificata e corretta nel tempo ma che è in vigore, art 35) che, sul proprio sito, spiega come viene calcolato il coefficiente di acconto (nel nostro caso il CSA non è perfetto nel conteggio ma nella sostanza non cambia)”.
Come vengono calcolati i consumi stimati? - prosegue la nota di Amaie - i consumi stimati sono calcolati prendendo come base il consumo medio annuo. Il consumo medio annuo è calcolato una volta all'anno entro il 31 luglio, come differenza tra le ultime due letture disponibili che coprono un periodo di almeno 300 giorni, moltiplicato per il tasso tendenziale di variazione del consumo annuo negli ultimi 3 anni osservato fino all'anno precedente nell'ATO di competenza (fino alla definizione di una serie storica significativa, il tasso tendenziale di variazione è transitoriamente posto pari ad 1). Ad esempio, a regime, se per un utente le ultime due letture disponibili risalgono al 31 marzo 2015 (1.100 mc) e al 1 febbraio 2016 (1.250 mc), e nell'ATO di competenza è stata osservata una variazione dei consumi tendenziale negli ultimi 3 anni di +1%, il consumo medio annuo per il 2017 sarà pari a 150 mc/305 gg * 365 gg * 1,01 = 181,30 mc. Se occorre stimare i consumi per il periodo gennaio-febbraio 2017, la stima potrà essere ad esempio  pari a: 181,30  mc/365 gg * 59 gg = 29,31 mc. Le modalità di calcolo dei consumi stimati possono differire da quella sopra esemplificata, tenendo eventualmente in considerazione anche gli effetti della stagionalità e i profili di consumo di differenti tipologie di utenza”.
La fatturazione da noi realizzata è perfettamente in linea con le normative in vigore e non in contrasto con la sentenza della Suprema Corte in quanto disciplinante situazione nettamente differente” conclude l’azienda.

Pietro Zampedroni

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