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Attualità | 10 aprile 2018, 18:16

Imperia: revoca dell'indennità di custodia dell'arma, Uil Fpl "E' in contrasto con il Contratto collettivo!"

"Abbiamo richiesto al Segretario Generale, nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante, di convocare le parti sindacali per la valutazione di competenza”.

Imperia: revoca dell'indennità di custodia dell'arma, Uil Fpl "E' in contrasto con il Contratto collettivo!"

A seguito della nota trasmessa agli agenti di Polizia Locale del Comune di Imperia a firma del Dirigente del settore personale avente come oggetto la revoca dell’indennità custodia dell’arma in dotazione e la relativa comunicazione di avviso procedimento e costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 C.C., la Uil Fpl ha evidenziato come la stessa sia stata adottata in contrasto con il Contratto Collettivo Integrativo Decentrato senza sentire le parti interessate sull’interpretazione autentica della norma stessa.

“Il riconoscimento dell’indennità – sottolinea il sindacato - questione nasce dall’interpretazione dell’indennità di disagio che, per interpretazione ARAN, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Sempre secondo parere ARAN deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo”.

“In materia di cumulo di trattamenti economici accessori – prosegue la Uil Fpl - come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità ‘accessorie’, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Considerato che l’assegnazione in via continua dell’arma non è fatto costituente obbligo di legge ma questione prettamente facoltativa, la predetta assegnazione comporta per il dipendente condizioni di disagio in relazione al trasporto e alla custodia dell’arma stessa presso la propria dimora. L’indennità a suo tempo concordata e quantificata in sede di contratto decentrato, era stata oggetto di questione proprio in relazione alle specifiche condizioni di disagio suesposte”.

“Abbiamo invitato il Dirigente del Settore Personale – termina il sindacato - ad attenersi alle prescrizioni di legge e contrattuali e provvedere quindi all’immediata revoca del procedimento avviato ed a rivalutare la sospensione dell’indennità a decorrere dal mese di aprile, poiché tale sospensione, oltre a costituire palese violazione di quanto a suo tempo concordato comporterebbe un detrimento retributivo per i dipendenti. Analogamente abbiamo richiesto al Segretario Generale, nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante, di convocare le parti sindacali per la valutazione di competenza”.

Redazione

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