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Politica | 08 novembre 2016, 11:30

Diano Marina: la Corte dei Conti fissa lo stipendio di Domenico Surace, Amministratore Unico di Gm. "Non dovrà superare l'80% del compenso del 2013"

Diano Marina: la Corte dei Conti fissa lo stipendio di Domenico Surace, Amministratore Unico di Gm. "Non dovrà superare l'80% del compenso del 2013"

La Corte dei Conti risponde a un quesito del Comune di Diano Marina relativo allo stipendio dell’Amministratore Unico della società partecipata Gm Domenico Surace e lo fissa all’80% di quanto era stato corrisposto da palazzo civico nel 2013.

La richiesta di parere – commenta l’Assessore al Bilancio Luigi Basso a Sanremo News – si è reso necessario in quanto è da poco cambiata la normativa che ha posto dei limiti agli stipendi degli amministratori delle società partecipate. Così, in sede di assemblea dei soci si è affrontato il problema e si è deciso di chiedere un parere alla Corte soprattutto in merito alla retribuzione di risultato”.

Il Comune ha infatti chiesto se nell’emolumento destinato all’amministratore di Gm, circa 1100 euro al mese, fossero comprese le indennità di risultato. “Altre Corti hanno detto che lo stipendio è comprensivo di indennità, - continua Basso – e lo stesso ha stabilito quella Ligure, ma con una differenza, e cioè precisando che con il Decreto Madia cambieranno ancora gli emolumenti che potrebbero, ma questa è solo una mia considerazione, subire ulteriori tagli”.

Nella richiesta dello scorso 23 settembre, Chiappori, come si legge della deliberazione della Corte dei Conti, “ha formulato una richiesta di parere in materia di limitazioni ai compensi di amministratori di società partecipate, nello specifico alla liquidabilità di un’indennità di risultato, calcolata in misura proporzionale agli utili prodotti dalla società, nonché di eventuali rimborsi spese documentati, all'amministratore unico della società Gestioni municipali spa, partecipata integralmente dall’ente locale”.

Il Sindaco istante – si legge ancora - ritiene non chiaro se, allo stato attuale della normativa, possa ritenersi ammissibile l'attribuzione all'amministratore unico di una società, il cui compenso risulti limitato all'80% (rectius, 70%) dell’indennità del sindaco del comune socio (art. 1, comma 725, legge 27 dicembre 2006, n. 296), nonché all'80% di quanto corrisposto nell'anno 2013 allo stesso titolo (art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), anche di un’indennità di risultato proporzionata agli utili prodotti. Inoltre, chiede se siano ulteriormente liquidabili (si suppone, anche in questa ipotesi, oltre i limiti finanziari precedentemente esposti) eventuali rimborsi spese, puntualmente documentati. L’istanza ribadisce l’importanza del parere al fine di fugare ogni dubbio circa l’erogabilità dei due emolumenti indicati (indennità di risultato proporzionata agli utili prodotti e rimborsi spese puntualmente documentati) oltre al compenso non superiore all’80% di quanto corrisposto nell’anno 2013”.

La Corte ha ritenuto ammissibile il quesito e nel merito ha stabilito: “si può fornire risposta al primo quesito proposto dal comune istante nel senso di ammettere il riconoscimento di un’indennità di risultato all’amministratore unico, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo (effettiva produzione di utili e fino ad un massimo del doppio del compenso annuale), solo se l’onere complessivo a carico della società controllata non superi l’80 per cento di quello sostenuto nell’anno 2013 per la remunerazione del medesimo organo amministrativo della società partecipata. Si deve ritenere, infatti, che il predetto limite si applichi indifferentemente al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e della eventuale indennità di risultato”.

Per quanto riguarda una possibile modifica dovuta al Decreto Madia, la Corte chiarisce: “L’emanando decreto ministeriale, inoltre, dovrà stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente (la norma espressamente precisa che, in caso di risultati negativi, attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta)”.

Francesco Li Noce

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