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Attualità | 21 maggio 2016, 06:00

#fondatasullavoro: Le invenzioni del lavoratore, ecco cosa c'è da sapere

L’art.2590 Cod. Civ. riconosce in ogni caso al lavoratore il diritto di essere indicato come autore dell’invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro

#fondatasullavoro: Le invenzioni del lavoratore, ecco cosa c'è da sapere

Nell’appuntamento di oggi ci dedicheremo all’analisi di una situazione forse poco frequente, ma dal sicuro interesse pratico.
Potrebbe infatti accadere nella vita di tutti i giorni che un lavoratore durante lo svolgimento di un’attività nella quale sia particolarmente abile, riesca a realizzare un’invenzione.
Semplicemente a titolo di esempio, visto che i casi pratici potrebbero essere infiniti, si potrebbe immaginare un soggetto che (anche per caso) sviluppi un nuovo tipo di lavorazione sconosciuta,  dalle proprietà innovative, e che potrebbe essere in grado di portare maggiori profitti o risparmi per l’impresa in cui lavora.
Visto il panorama potenzialmente estesissimo che stiamo indagando, appare necessario fin da subito fissare alcune precisazioni.
Esistono tre tipologie di possibili invenzioni creabili dal lavoratore, che sono differenziate per le condizioni in cui si realizzano, e vengono regolamentate all’interno del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n.30/2005).
Il primo caso è quello delle c.d. Invenzioni occasionali, riconducibili a quelle che il lavoratore realizzerebbe al di fuori dell’orario di lavoro e con strumenti propri, cioè al di fuori dell’ambito specifico del contratto di lavoro subordinato che lo lega all’impresa.
Ovviamente, per rientrare nell’oggetto della normativa che stiamo esplorando, l’invenzione dovrebbe essere riconducibile ad un prodotto ( anche immateriale, come appunto un nuovo sistema di lavorazione) legato in qualche modo all’attività esercitata dal datore di lavoro.
Pertanto, nel caso in cui l’invenzione fosse spendibile dall’impresa, verrebbe comunque riconosciuto al suo autore, in via esclusiva, ogni diritto legato al suo sfruttamento economico.
Tuttavia la legge cerca di favorire in qualche modo l’ipotetico trasferimento di questa conoscenza anche alla più estesa sfera produttiva aziendale.
Infatti, con l’evidente finalità di proteggersi dall’eventuale vendita del brevetto ad un’impresa concorrente sullo stesso settore, il datore di lavoro potrebbe far valere un diritto di opzione sul prodotto oggetto dell’invenzione.
Occorre precisare che l’opzione (ex art.1331 Cod. Civ.) (riconosciuta qui come un diritto del datore di lavoro) concede la possibilità ad un soggetto di formulare una certa offerta per l’acquisto di un bene,  nel nostro caso: l’invenzione.
Sulla base di questa proposta, la controparte (cioè l’autore) è libera di accettare o meno entro un certo termine, mentre chi l’ha formulata non la può più revocare. Se la proposta venisse accettata, questo basterebbe per rendere il contratto perfetto.
Nel caso specifico al nostro studio, il datore di lavoro interessato all’utilizzo dell’invenzione deve formulare la propria proposta entro 3 mesi dall’avvenuto deposito della richiesta di registrazione dell’invenzione presso l’Ufficio brevetti e marchi.
Proseguendo con le altre due tipologie di invenzione realizzabili dal lavoratore, entrambe si differenziano dalla prima perché sarebbero realizzate durante il concreto svolgimento dell’attività di lavoro subordinato.
In particolare, nel caso della c.d. Invenzione di servizio il lavoratore viene assunto col preciso scopo di svolgere un’attività inventiva, i cui prodotti verranno messi direttamente a disposizione dell’imprenditore.
In questo tipo di contesto i diritti relativi allo sfruttamento economico di quanto realizzato, saranno  pertanto di esclusivo utilizzo del datore di lavoro.

A metà tra le due tipologie appena richiamate si posiziona invece la c.d. Invenzione aziendale.
In questo caso il risultato dell’attività inventiva viene realizzato nuovamente in occasione di lavoro, ma con la differenza che in questo contesto il lavoratore non è stato assunto con quella precisa finalità (con estrema semplificazione possiamo pensare ad un lavoratore che realizza, anche per caso, un’invenzione sul posto di lavoro).
Nuovamente, in situazioni come queste, i diritti legati allo sfruttamento economico dell’attività inventiva saranno di esclusivo godimento del datore di lavoro. Tuttavia troviamo un’importante eccezione rispetto all’invenzione di servizio.
Infatti, in questo specifico contesto, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere un equo premio al lavoratore nel caso in cui si raggiunga la registrazione di un brevetto sulla sua invenzione.
Tutte le norme che abbiamo analizzato sono applicabili sia al settore privato che a quello pubblico, con l’importante eccezione dei ricercatori universitari, che godono di un particolare e favorevole trattamento (ex art 65 D.lgs. n.30/2005).
Infine, nell’ottica di una maggiore tutela della personalità del lavoratore, l’art.2590 Cod. Civ. riconosce in ogni caso al lavoratore il diritto di essere indicato come autore dell’invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Edoardo Crespi

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