"Nei giorni scorsi è stato sollevato un problema di non poco conto. Si tratta del divieto di ricoprire la carica di amministratore di società partecipate da parte di coloro che negli ultimi tre anni hanno ricoperto la carica di consigliere nei Comuni che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. Abbiamo voluto approfondire l'argomento. Si tratta della G.M. spa di Diano Marina e, in effetti, la denuncia non è peregrina". Ad intervenire sono Andrea Guglieri, Gerolamo Bisso e Primo Bonifazio del 'Comitato Cittadino per la Legalità' che spiegano: "Il comma 21 dell'art. 4 della legge n. 148 del 14.09.2011 recita: 'Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legge 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società (leggi consiglieri comunali)'.
Alla luce del tenore letterale della norma, l'atto di nomina del Sindaco Chiappori, che ha nominato Domenico Surace amministratore delegato della G.M. Spa, sarebbe un atto 'contra legem' e quindi come tale nullo e non più sanabile. Quali ripercussioni potrebbe avere? A cascata, la nullità di tutti gli atti compiuti dall'amministratore? Il problema è molto serio e sarà certamente oggetto di dibattito nei prossimi giorni".
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